Incidenti stradali: il terzo trasportato e danneggiato ha diritto a ottenere l'intera somma del massimale minimo
L'importo non va decurtato se i feriti della seconda auto non hanno avanzato alcuna pretesa risarcitoria
In caso di incidente stradale che veda coinvolti più veicoli, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del maggior danno da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo. Questo significa - spiega la Cassazione ( sentenza n. 30726/22) - che se un trasportato su una delle due vetture incidentate riporti un danno superiore al massimale minimo quest'ultimo può fare richiesta all'assicurazione per ottenere l'importo massimo.
La vicenda. Nel caso concreto era avvenuto un sinistro tra una Fiat Punto e una Opel Tigra. Ora l'assicurazione (Reale Mutua) della Fiat aveva corrisposto ai trasportati l'importo (a titolo di massimale minimo "decurtato") di 548mila euro, invece, del massimale pari a 774 mila euro. I Supremi giudici hanno rilevato come non si dovesse decurtare l'importo da 774mila euro in quanto si pensava che anche i trasportati della Opel fossero idealmente considerati ai fini della ripartizione proporzionale. Nel ricostruire i fatti la Corte d'appello ha chiarito che il massimale disponibile era pari a 774mila euro e che la società Reale Mutua (assicuratrice della Punto) aveva provveduto alla riduzione degli importi tenendo conto delle somme idealmente spettanti ai soggetti dell'altra auto. Tale affermazione, però, è corretta solo in astratto perché il concorso fra trasportati che viaggiano a bordo di mezzi diversi è ammesso dalla legge. Ma tale affermazione non è corretta in relazione al caso concreto, nel quale sul massimale della Fiat Punto concorrevano solo i trasportati a bordo della medesima. I traportati sulla Opel, infatti, non avevano effettuato alcuna richiesta di risarcimento. La conseguenza logica di ciò è che la Reale Mutua avrebbe dovuto mettere a disposizione dei trasportati sulla Punto l'intero massimale pari a 774 mila. Ogni decurtazione era da considerare come illegittima.
Il principio di diritto. Di qui il principio di diritto secondo cui "In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell'articolo 141 del Dlgs 209/2005 al risarcimento del danno da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'articolo 140 del Dlgs citato, tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni".
La responsabilità dell’Asl non deve legittimare l’ingiustificato arricchimento del danneggiato
di Giampaolo Piagnerelli