Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex articolo 392, comma 1-bis, del Cpp, di esame in incidente probatorio della persona offesa vulnerabile, trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori del sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza dell'istanza, né determina la stasi del procedimento. Così la cassazione con la sentenza 34234/2024.

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 21 marzo-11 settembre 2024 n. 34234 - Presidente Ramacci; Relatore Galterio; Pm - conforme - Pratola

LA MASSIMA

Giudice - Indagini preliminari - Attività - Incidente probatorio - Richiesta di incidente probatorio per l'escussione di minori o di vittime vulnerabili - Rigetto - Atto abnorme - Esclusione. (Cpp, articoli 392, comma 1 bis, 606)

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex articolo 392, comma 1-bis, del Cpp, di esame in incidente probatorio della persona offesa vulnerabile, trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori del sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza dell'istanza, né determina la stasi del procedimento. (La normativa vigente in materia di audizione di vittime vulnerabili impone sì, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, l'adozione di particolari cautele volte a salvaguardare l'integrità psico-fisica del dichiarante e a contenere il rischio di insorgenza di fenomeni di vittimizzazione secondaria, ma non prevede alcun obbligo di assunzione della prova dichiarativa a seguito di una mera richiesta di incidente probatorio ex articolo 392, comma 1 bis, del Cpp, giacchè trattasi di istituto che conserva pur sempre una natura eccezionale e comunque di portata derogatoria rispetto al canone ordinario costituito dall'acquisizione dibattimentale. Deve quindi escludersi l'abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio, non configurante né espressione di un potere esorbitante dalle attribuzioni del Gip, né idoneo a determinare una stasi del procedimento, il quale può comunque proseguire in assenza di incidente probatorio: l'ordinanza di rigetto del giudice, infatti, risulta riconducibile allo schema tipico disciplinato dalla legge processuale, essendo espressamente previsto dall'articolo 398 del Cpp il potere in capo al giudice di accogliere, dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta di incidente probatorio nell'esercizio di una discrezionalità che permane, ove si tratti di assumere la testimonianza di persona minorenne ovvero di persona offesa maggiorenne nei reati indicati dall'articolo 392, comma 1 bis, del Cpp, in capo al decidente, chiamato a valutare la sussistenza in concreto anche delle condizioni di particolare vulnerabilità del dichiarante, nelle quali si sostanzia l'ampliamento dei presupposti richiesti per la sua audizione anticipata, al di là del vaglio della rilevanza della prova.).

L'articolo 392, comma 1-bis, del Cpp prevede che nei procedimenti relativi a taluni gravi reati in danno delle cosiddette "fasce deboli" (come, ad esempio, quello di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del Cp) il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi...

Riproduzione riservata Ⓒ