Rassegne di Giurisprudenza

Indebita percezione del reddito di cittadinanza

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di cittadinanza - Erogazione del beneficio - Indebita percezione.
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, la sanzione penale prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019 può essere intesa come reazione da parte dell'ordinamento ad una forma di violazione del patto di leale cooperazione intercorso tra il cittadino e l'Amministrazione in ordine alla possibile erogazione del beneficio, per cui la punibilità del reato di condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 1° dicembre 2021, n. 44366

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Reato di cui all'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 - Omessa comunicazione di informazioni dovute ai fini della revoca o riduzione del beneficio - Modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 26 del 2019 - Rilevanza - Condizioni.
Integra il delitto di cui all'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, anche se relative agli ulteriori requisiti inseriti in sede di conversione, ove la condotta si protragga oltre la scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del medesimo decreto, nel quale è stabilita l'erogazione del beneficio anche in assenza di tale adempimento integrativo. (Fattispecie relativa all'omessa comunicazione della condanna definitiva del coniuge convivente della beneficiaria per uno dei delitti richiamati dagli artt. 2, comma 1, lett. c-bis) e 7, comma 3, d.l. citato, a seguito delle modifiche introdotte della legge n. 26 del 2019).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 9 settembre 2021 n. 33431

False indicazioni o dichiarazioni per il reddito di cittadinanza - Integrazione della condotta.
Le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 7, d.l. n. 4/2019 si configurano come reati di condotta e di pericolo, in quanto dirette a tutelare l'amministrazione contro dichiarazioni mendaci e omissioni circa l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale da parte dei soggetti che intendono accedere o già hanno acceduto al "reddito di cittadinanza". Si tratta di una disciplina correlata, nel suo complesso, al generale "principio antielusivo" che s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 Cost., la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost. Tale essendo la ratio, deve ritenersi che le stesse trovino applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di legge. Né la necessità di un tale accertamento emerge dalla formulazione letterale della disposizione, nella misura in cui questa si riferisce, al comma 1, "al fine di ottenere indebitamente il beneficio" e, al comma 2, al complesso delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio". Entrambi i riferimenti devono essere, infatti, intesi come diretti a qualificare i dati che sono in sé rilevanti ai fini del controllo, da parte dell'amministrazione erogante, sulla sussistenza dei presupposti per la concessione e il mantenimento del beneficio e a differenziarli da quelli irrilevanti, senza che possa essere lasciata al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare e cosa omettere.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 20 gennaio 2021 n. 2402

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici - Reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 - Effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al reddito - Necessità - Esclusione.
Integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 10 febbraio 2020 n. 5289