Lavoro

Indennità di accompagnamento, il certificato negativo del medico curante non blocca la domanda

Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza 18761 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di una donna la cui opposizione era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Bologna

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza 18761 depositata oggi, ribadisce l'approccio sostanzialista nella redazione della domanda volta ad ottenere i benefici previdenziali dall'Inps. È sufficiente, infatti, che sia chiara la prestazione richiesta, non dovendosi necessariamente ricorrere alla formalistica compilazione dei moduli dell'istituto di previdenza. Né osta alla valutazione da parte dell'Istituto previdenziale la valutazione negativa da parte del medico curante.

La VI Sezione civile ha così accolto il ricorso di un donna - che chiedeva l'indennità di accompagnamento - contro la decisione del Tribunale di Bologna che, in sede di opposizione all'Accertamento tecnico preventivo obbligatorio (Atpo), aveva dichiarato inammissibile il ricorso per "inidoneità della domanda amministrativa, in quanto corredata da certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza dei requisiti di legge diretti al riconoscimento della prestazione (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita) e, pertanto, attestante che la richiedente non era, in realtà, bisognevole di accompagnamento".

Con l'unico motivo di ricorso, la richiedente ha contestato la violazione del Dl n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel caso di incompleta compilazione della domanda amministrativa "ove mancante dei segni di spunta delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, la domanda va comunque dichiarata proponibile".

Per la Suprema corte il motivo è fondato: "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali - si legge nella sentenza -, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga Regolarmente".

Ne consegue, conclude la decisione, che "non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause d'improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Costituzione".

La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio al Tribunale di Bologna che dovrà statuire anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

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