Civile

Indennità dopo acquisizione sanante: le controversie vanno al giudice ordinario

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di Giuseppe Buffone

Con la pronuncia resa in data 25 luglio 2016 n. 15283, le sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a occuparsi di riparto della giurisdizione in materia di procedimento espropriativo in particolare, nel caso di specie, affermando che le controversie aventi a oggetto la determinazione e la corresponsione di tutte le indennità previste dall'articolo 42-bis, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza in unico grado della Corte di appello.

La nuova disciplina - Giova ricordare che l'articolo 42-bis del Dpr 327/2001, introdotto dall'articolo 34, del Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, prevede un nuovo meccanismo acquisitivo che presenta significative differenze rispetto all'articolo 43 del Tu sulle espropriazioni, versione previgente. La nuova disposizione, risolvendo un contrasto interpretativo insorto in giurisprudenza sull'articolo 43 appena citato, dispone espressamente che l'acquisto della proprietà del bene da parte della pubblica amministrazione avvenga ex nunc, solo al momento dell'emanazione dell'atto di acquisizione (ciò che impedisce l'utilizzo dell'istituto in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato).

Inoltre, la norma in esame impone uno specifico obbligo motivazionale “rafforzato” in capo alla pubblica amministrazione procedente, che deve indicare le circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio.

La motivazione, in particolare, deve esibire le «attuali ed eccezionali» ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emanazione dell'atto, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, e deve, altresì, evidenziare l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione. Il passaggio del diritto di proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, da effettuare entro 30 giorni dal provvedimento di acquisizione. Non è stata più riproposta la cosiddetta acquisizione in via giudiziaria, precedentemente prevista dal comma 3 dell'articolo 43, e in virtù della quale l'acquisizione del bene in favore della pubblica amministrazione poteva realizzarsi anche per effetto dell'intervento di una pronuncia del giudice amministrativo, volta a paralizzare l'azione restitutoria proposta dal privato.

Si è, dunque, in presenza di un istituto diverso da quello disciplinato dall'articolo 43 del Tu sulle espropriazioni: la Corte costituzionale ne ha sancito la compatibilità costituzionale, ritenendolo anche conforme alle direttive impartite dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (si veda Corte costituzionale, sentenza 30 aprile 2015 n. 71, Pres. Criscuolo, est. Zanon).

Indennizzo e giurisdizione - A fronte della operatività dell'istituto di acquisizione del bene in mano pubblica, è riconosciuto al privato un “indennizzo”: nel computo dell'indennizzo viene fatto rientrare non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale, forfetariamente liquidato tenendo conto del valore venale del bene. Ciò costituisce un ristoro supplementare rispetto alla somma che sarebbe spettata nella vigenza della precedente disciplina. Ma a chi devono essere devolute le controversie in materia di indennizzo? Nel solco tracciato da una sua precedente giurisprudenza (Cassazione civile, sezioni Unite 22096/2015), la Suprema corte di cassazione predica una riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario, facendo leva su alcuni argomenti principali:

1) il provvedimento di acquisizione previsto dall'articolo 42-bis, Tu espropriazione conserva, comunque, natura espropriativa;

2) le voci di pregiudizio menzionate nella norma in questione, sono oggetto di un'unica previsione indennitaria, avendo l'inciso “a titolo risarcitorio” natura a-tecnica e impropria;

3) trovano allora applicazione le norme risultanti dal combinato disposto degli articoli 133, comma 1, lett. g), del Cpa, e 53 e 54 del Tu espropriazione, che assegnano alla giurisdizione esclusiva del Ga le controversie, incluse quelle risarcitorie, aventi a oggetto atti, accordi e comportamenti espressione di esercizio della funzione pubblica in materia espropriativa, riservando al Go – e per esso alla competenza generale in materia della Corte d'appello - le sole controversie riguardanti determinazione e corresponsione delle indennità.

L'impostazione sposata dalle sezioni Unite collima con quella pure seguita dal giudice amministrativo.

Valga ricordare come l'Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 2 del 2016, abbia anche affermato al riguardo, che il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall'articolo 42-bis del Dpr 8 giugno 2011 n. 327:

a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli articoli 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), del Cpa, qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur;

b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell'articolo 117, comma 3, del Cpa, qualora l'amministrazione non abbia provveduto sull'istanza dell'interessato che abbia sollecitato l'esercizio del potere di cui al menzionato articolo 42-bis.

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LA MASSIMA

Procedimento di espropriazione - Acquisizione ex articolo 42-bis del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 – Indennizzo - Giurisdizione ordinaria - Sussiste - Competenza funzionale - Corte d’appello.
Le controversie aventi a oggetto la determinazione e la corresponsione di tutte le indennità previste dall'articolo 42-bis, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza in unico grado della Corte di appello.

Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 25 luglio 2016 n. 15283

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