Lavoro

Indennità di coordinamento per il personale infermieristico, necessario l'accertamento dell'atto formale di nomina

Provenienza dell'incarico da soggetto con potere di "conformazione" dell'attività lavorativa

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di Gianfranco Nunziata*

Il Tribunale di Salerno ( Sez. Lavoro, sentenza n. 1621 del 13.10.2022. , giudice Dott. Giovanni Magro ), ha riconosciuto in favore di un infermiere (collaboratore professionale sanitario – infermiere livello cat. D6) l'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del C.C.N.L. del 2001 e dal successivo art. 21 del 21.04.2018 C.C.N.L..

Orbene, tale indennità (ex art. 10 del C.C.N.L. del 2001) è prevista per retribuire lo svolgimento dell'incarico di coordinamento nel S.S.L. da parte di dipendenti in posizioni immediatamente sotto ordinate. In tale settore, infatti, è particolarmente frequente la mancata copertura per concorso di posti relativi ad una superiore qualifica/incarico funzionale, che quindi, viene fata ricoprire, per dare continuità al servizio, ad unità lavorative già in organico. Quindi, occorre:
a) atto formale di attribuzione dell'incarico;
b) disponibilità di posto in organico.


I giudici di legittimità, inoltre, hanno da tempo previsto che le superiori mansioni (incarichi di coordinamento) devono avere le seguenti caratteristiche:
1. la prevalenza: nel senso che l'attività di coordinatore deve prevalere su quella di infermiere;
2. la continuità: nel senso che non devono esservi interruzioni;
3. l'autonomia: nel senso che il soggetto sottordinato che viene investito delle superiori mansioni deve agire in via autonoma senza dovere, di volta in volta, ricevere deleghe e/o ordini caso per caso.

Quindi, il Tribunale di Salerno, Sez. Lav., ha richiamato la sentenza della Corte Suprema - sentenza n. 41575 del 27.12.2021 – che ha stabilito che l'indennità di coordinamento del personale sanitario può essere riconosciuta a collaboratori di vari profili ove la funzione di coordinamento venga accertata mediante atto formale.

Pertanto, il magistrato ha accolto la tesi difensiva perché ha considerato – quale atto formale la nomina effettuata al ricorrente da parte del Direttore dell'UO ritenendola sufficiente per l'accoglimento della domanda. Infatti, documento dirimente, è stata la deliberazione del Direttore Generale che individuava alcune posizioni di coordinamento e tra queste appunto il ricorrente.

Quindi, la sentenza è di particolare importanza perché individua le caratteristiche che deve avere il conferimento vale a dire la provenienza dell'incarico da soggetto con potere di "conformazione" dell'attività lavorativa dell'incaricato essendo, ad avviso del giudicante, titolare di questo potere il dirigente dell'unità operativa presso cui il ricorrente era addetto quale infermiere ritenendo perciò inutile la prova testimoniale.

In conclusione, è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere ai sensi dell'art. 10 della contrattazione collettiva del settore - C.C.N.L. (2001 e successivi), per ogni anno, la somma lorda di €. 1.549,37 e di €. 1000,00. Difatti, il comma 2 dell'art. 10 del C.C.N.L. prevede: «2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità. (…) 4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999».

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*A cura dell'Avv. Gianfranco Nunziata , Partner 24 ORE Avvocati

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Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41575

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