Penale

Indennizzo per ingiusta detenzione, nessun ostacolo dall'esercizio della facoltà di non rispondere

Il silenzio serbato dall'arresto alla fase di giudizio non può essere indice della colpa grave o del dolo dell'imputato

di Paola Rossi

L'esercizio del diritto di difesa non può integrare quel comportamento gravemente colposo o doloso che è ostativo al riconoscimento dell'"ingiustizia" della detenzione subita e del relativo ristoro economico.

La sentenza n. 20657/2022 della Cassazione penale - a seguito dell'innovazione normativa del Dlgs 188/2021 - adotta un orientamento netto che manda in soffitta quello precedentemente più diffuso dove si affermava che l'esercizio della facoltà di non rispondere può essere elemento indiziario della colpa grave o del dolo del comportamento dell'imputato, che avrebbe perciò concorso a determinare l'errore giudiziario.

Il Dlgs 188 adegua in modo più compiuto la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva comunitaria 343/2016 e, in particolare, al suo articolo 7 che disciplina il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi. L'articolo 4 del Dlgs 188 (lettera b del comma 1) ha espressamente modificato l'articolo 314 del Codice di procedura penale (ultima parte del comma 1) dove afferma che il giudice non può giudicare come incidente sul diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione la circostanza che l'imputato abbia fatto esercizio della facoltà di non rispondere come prevista dall'articolo 64, comma 3, lettera b).

La chiarezza della norma sia comunitaria che nazionale non consentono di dar quindi rilevanza al silenzio serbato al momento dell'arresto e in sede di convalida della misura coercitiva o durante il procedimento in cui l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere fino alla sentenza di assoluzione.

In tema di indici di grave colpevolezza o dolo nell'aver dato concorso all'errore giudiziario la Cassazione conclude indicando che comunque il giudice della riparazione può desumerli rivalutando fatti penalmente irrilevanti, ma accertati dal giudice di merito.

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