Rassegne di Giurisprudenza

Induzione indebita nella forma tentata se l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere - Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater cod. pen. - Resistenza del privato alle illecite pressioni del pubblico ufficiale - Mancata verificazione dell'evento - Tentativo - Configurabilità - Fattispecie.
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. La resistenza della persona offesa mal si concilia con l'adesione alla proposta: presuppone piuttosto che, a seguito della indebita richiesta, il destinatario della stessa, prometta solo fittiziamente l'adempimento dell'obbligazione assunta, decidendo al contempo di denunziare il fatto, avviare le indagini e favorire la consegna controllata della somma indebitante richiesta, in tal modo manifestando concretamente ed in immediatezza la volontà di resistere all'induzione.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 maggio 2021 n. 21320

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater cod. pen. - Resistenza del privato alle illecite pressioni del pubblico agente - Mancata verificazione dell'evento - Tentativo - Configurabilità - Fattispecie.
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen., si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo, prima ancora di promettere la prestazione richiestagli, aveva concretamente manifestato la volontà di resistere all'induzione, registrando i colloqui avuti con un intermediario del pubblico ufficiale e presentando denuncia ai Carabinieri).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 20 novembre 2015 n. 46071

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Concussione - Modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 - Tentativo di induzione indebita - Condotta - Indebito vantaggio perseguito dal privato - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Ai fini della configurabilità del tentativo di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen., da ritenersi integrato quando l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, non è necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte di quest'ultimo, poiché tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata, in un'ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell'art. 27 Cost., la punibilità del privato.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 luglio 2014 n. 32246

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere - Delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Elemento oggettivo - Attività di induzione - Significato - Fattispecie.
La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento a richieste di somme di denaro avanzate da necrofori di un ospedale pubblico ai titolari di ditte di trasporti funebri, prospettando in caso contrario azioni ostruzionistiche nel compimento degli atti dell'ufficio che avrebbero ritardato il rilascio della salma e le operazioni sepoltura).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 aprile 2013 n. 18968

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere - Reato di cui all'art. 319 quater cod. pen - Continuità normativa con la precedente fattispecie di concussione per induzione - Configurabilità - Punibilità dell'indotto nella nuova fattispecie - Rilevanza - Esclusione.
La fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, pur caratterizzandosi come reato bilaterale che punisce anche il destinatario dell'induzione, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente ipotesi di concussione per induzione, in quanto restano identici gli elementi costitutivi del delitto, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 febbraio 2013 n. 11792