Civile

Inerenza e detraibilità dell'IVA sui corsi di formazione Professionale per le Agenzie per il Lavoro

In applicazione del principio di neutralità del tributo è detraibile l'Iva sull'acquisto dei corsi da parte delle APL. Irrilevante, in tal senso, la percezione di sovvenzioni fuori campo Iva finalizzate al finanziamento delle attività di formazione erogate ex art. 12, D.Lgs. n. 276/2003

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di Daria Di Giorgio

La formazione professionale rappresenta un'attività inerente a quella di somministrazione (imponibile) realizzata dalle Agenzie per il Lavoro (APL). Ne consegue la detraibilità, da parte delle APL, dell'Iva addebitata sull'acquisto dei corsi, in applicazione del principio di neutralità del tributo.

È quanto stabilito con la sentenza 19 ottobre 2021, n. 3786, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia . Secondo la Commissione, ai fini di cui sopra, è irrilevante la percezione, da parte delle APL, di sovvenzioni fuori campo Iva (quali cessioni di denaro ex art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972) finalizzate al finanziamento delle attività di formazione erogate dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003 (Fondo FORMA.TEMP).

Vengono, così, recepito l'orientamento di legittimità (Cass., sez. trib., sent. 5 novembre 2019, n. 28338), secondo cui i suddetti contributi non assumono rilevanza ai fini del diritto alla detrazione, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, causa C-74/08) che ha dichiarato non conforme al sistema comunitario dell'Iva una normativa nazionale che impedisca la detrazione per beni e servizi finanziati da una sovvenzione.

La CTR ha, pertanto, respinto l'interpretazione erariale, che negava la detrazione dell'imposta sui costi per l'attività di formazione in ragione della gratuità dei corsi in questione per i lavoratori destinatari degli stessi e della presunta correlazione delle spese in questione con l'erogazione di sovvenzioni fuori campo Iva da parte del Fondo FORMA.TEMP e che contestava, altresì, l'applicabilità all'attività di formazione prestata dalle società fornitrici del regime di esenzione ex art. 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972.

Sotto il primo profilo, in particolare, seppure l'accesso ai corsi venisse nel caso in esame – come di consueto nel settore della somministrazione – assicurato agli iscritti gratuitamente, la Commissione ha opportunamente osservato come i servizi necessari per erogarli costituissero servizi prestati a titolo oneroso. I giudici hanno, inoltre, rilevato come il regime di esclusione dall'Iva delle sovvenzioni erogate da FORMA.TEMP., giustificato in ragione della mancanza del presupposto oggettivo costituito da una cessione di beni o di servizi, non riguardasse le prestazioni erogate contro corrispettivo dalle società fornitrici dei corsi di formazione.

Con riferimento, infine, alla contestata applicabilità del regime di esenzione Iva all'attività di formazione, alla pronuncia in esame va senz'altro riconosciuto il merito di aver interpretato con coerenza il combinato disposto dell'art. 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972 – che condiziona il regime di esenzione all'avvenuto riconoscimento di una PA – e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003, che riconosce natura privatistica al fondo FORMA.TEMP., riconducendo le procedure di accreditamento stabilite dal fondo medesimo nell'ambito di misure di prassi, anziché nell'esercizio di competenze attribuite in forza di legge, impedendo, di conseguenza, di poter assimilare l'accreditamento al fondo citato al riconoscimento ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 per difetto di competenza dell'ente concedente.

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*A cura della d.ssa Daria Di Giorgio, Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati

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