Amministrativo

Inesistente la notifica del ricorso all'Università se effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato: ricorso inammissibile

Inammissibile il ricorso se notificato all'Università presso l'Avvocatura Generale dello Stato stante l'inapplicabilità delle disposizioni sul foro erariale e sulla domiciliazione presso l'Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali. Il ricorso deve essere notificato direttamente all'Università.

immagine non disponibile

di di Agostino Sola*


La questione definita dalla sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III, 1° marzo 2021, n. 2470 è di particolare interesse perché consente un breve approfondimento sulla notificazione di atti giudiziali ad enti pubblici e amministrazioni statali e sul patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato con riferimento alle Università.

Sul punto, infatti, a fronte di una giurisprudenza inizialmente opposta (tra cui, Cass. Civ., Sez. I, 10/9/1997, n. 8877; Cons. Stat, Sez. VI, 10/10/2006, n. 6016) si è ormai consolidato l'orientamento ribadito dalla sentenza in commento.

L'interesse è notevole se si considera che in caso di errore nella notifica del ricorso non si potrà applicare la sanatoria di cui all'art. 44, comma 4, c.p.a. in quanto il presupposto di tale sanatoria è che "l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante" (e non da errore in diritto riconducibile al ricorrente). Nel caso in cui, infatti, si effettui la notifica presso l'Avvocatura (e non direttamente all'amministrazione) la notifica non è considerata solamente nulla ma inesistente in quanto manca un collegamento fra il destinatario dell'atto e il luogo in cui la notifica è effettuata.

Nel caso di specie si ha che veniva proposto ricorso avverso la mancata ammissione ad un corso di laurea magistrale ad accesso programmato. Com'è noto, il processo amministrativo viene introdotto a seguito della notifica del ricorso e del suo successivo deposito. I termini (molto ristretti) sono previsti a pena di decadenza e, se non rispettati, si decade dall'azione.
I ricorrenti notificavano l'atto all'Università di riferimento effettuando la notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Detta notifica veniva ritenuta inesistente e il ricorso inammissibile.

L'Avvocatura Generale dello Stato, infatti, ha la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo (cd. patrocinio obbligatorio). Da ciò deriva l'elaborazione dell'istituto per il quale tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di Enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed enti presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto abbia sede l'Autorità giudiziaria adita. Se il giudizio è da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, la notifica si effettuerà presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma. Sono considerate nulle le notifiche che non siano effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato (art. 11, R.D. n. 1611/1933).

Occorre prestare attenzione, però, perché non tutte le amministrazioni fruiscono del patrocinio obbligatorio. Ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 1611/1933 solo le "Amministrazioni dello Stato" godono del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato (con conseguenti oneri di notifica alla sede territorialmente competente dell'Avvocatura dello Stato).

Leggermente diverso il caso delle Università statali che, a seguito della riforma operata dalla l. n. 168/1989, sono dotate di personalità giuridica autonoma e non possono più essere qualificate come "organi dello Stato" bensì quali enti pubblici autonomi. Conseguenza di ciò è che non opera il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato (anche se, come detto, non sempre la giurisprudenza era unanime).

In questi casi, allora, le Amministrazioni possono ricorrere al cd. patrocinio facoltativo o autorizzato regolato dagli artt. 43 e 45 del richiamato R.D. n. 1611/1933 con la conseguenza che saranno inapplicabili le disposizioni sul foro erariale e sulla domiciliazione presso l'Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali. Condizione necessaria per l'esercizio di questo patrocinio è la esistenza di un provvedimento di autorizzazione che può essere costituito da una "disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto" (art. 43, R:D. n. 1611/1933).

Per le Università il provvedimento di autorizzazione è indicato nell'art. 56 R.D. 1592/1933.

L'elenco delle amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura dello Stato è reperibile sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato.

*Agostino Sola, dottorando di ricerca presso LUISS Guido Carli e avvocato in Roma (Studio legale Sola)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©