Amministrativo

Infastrutture Tlc incondonabili e da demolire se non rispettano il vincolo idrogeologico anche successivo

La discrezionalità dell'amministrazione competente non può superare la violazione della prescrizione imposta

No al condono di opere soggette a vincolo idrogeologico le quali vanno, anzi, demolite se violano le prescrizioni imposte. Questa la conclusione del Consiglio di Stato adottata con la sentenza n. 6140/2021. Il contrasto è quindi insanabile e porta dritto all'ordine di demolizione impedendo all'autorità amministrativa competente per territorio ad adottare decisioni alternative. E diventa insanabile la violazione anche quando il vincolo idrogeologico sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell'opera che possedeva legittimo titolo autorizzativo alla sua realizzazione.

Le infrastrutture Tlc
Nel caso concreto il Consiglio di Stato chiarisce che tale interpretazione draconiana vale anche per le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, senza che residui alcuna forma di discrezionalità in capo all'amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive. La decisione di Palazzo Spada spiega che l'autorizzazione rilasciata a norma del Codice delle comunicazioni elettroniche - anche in base al silenzio amministrativo - è comprensiva anche delle autorizzazioni prescritte dal testo unico dell'edilizia per il perimetro legale dell'opera ai fini urbanistici-edilizi. E, aggiunge il Consiglio di Stato che il parere dell'Arpa positivamente ottenuto non copre le irregolarità strutturali degli impianti di telecomunicazioni, in quanto è richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto e non anche ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo. Infatti, non sussiste un onere in capo al richiedente di allegare tale parere al momento in cui presenta l'istanza di titolo edilizio. Il Codice delle comunicazioni elettroniche, con riferimento alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, prevede pertanto la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti, con finale rilascio (in forma espressa o tacita) di un titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione.

I limiti alla discrezionalità
I Comuni possono però adottare, al fine di ridurre il rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni. Ma tale discrezionale potere non può giungere a rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, in contrasto alla legge quadro in materia. Nel rispetto delle relative competenze le Regioni e i Comuni possono perciò individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile fino ad apporre veri e propri divieti come l'allocazione su ospedali o case dicura, ad esempio. Possono perciò sussistere vincoli di distanza da determinate aree abitative o luoghi di lavoro diversi da quelli dedicati al funzionamento stesso degli impianti in questione. Ma tale discrezionalità delle amministrazioni locali e territoriali non giunge fino al punto di consentire la possibilità di condonare opere che violino determinati vincoli legati al territorio, quale quello idrogeologico. E anche quando sia successivo alla realizzazione dell'opera per la quale si apresolo la via della demolizione.

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