Penale

Infedele e omessa dichiarazione: si patteggia senza pagare il debito

La sentenza consolida l’orientamento favorevole al contribuente

di Antonio Iorio

Per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione si può accedere al patteggiamento senza aver preventivamente estinto il debito tributario. A confermarlo è la Cassazione con la sentenza 11620/2021.

La pronuncia consolida l’orientamento di legittimità (finora non univoco) favorevole al patteggiamento della pena, senza l’estinzione preventiva del debito tributario, non solo con riferimento ai reati di omesso versamento e compensazione di crediti non spettanti, ma anche per l’infedele e omessa dichiarazione.

L’accesso al patteggiamento per i reati tributari è, in via generale, subordinato al preventivo e integrale pagamento del debito. Ma per alcuni delitti il pagamento costituisce anche causa di non punibilità. È il caso di:

a) omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti di imposta spettanti con pagamento prima dell’apertura del dibattimento;

b) infedele o omessa presentazione della dichiarazione se il debito tributario, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa, avvenga prima che l’autore del reato abbia avuto conoscenza di controlli.

Secondo la sentenza (di conferma di precedenti pronunce 7415/2021, 10800/2019, 48029/2019) non vi è distinzione tra le citate fattispecie omissive o dichiarative. Per esse non può valere, ai fini del patteggiamento, la regola dell’integrale pagamento. Infatti se l’imputato corrisponde il dovuto, non è più punibile e non avrebbe senso il patteggiamento.

Di contrario avviso altre sentenze (si vedano 47287/2019, 26529/2020) secondo cui per i reati dichiarativi la causa di non punibilità, a differenza degli omessi versamenti, prevede anche il pagamento prima dell’avvio dell’attività di controllo.

Ove dovesse confermarsi l’orientamento favorevole all’imputato, che ormai sembra maggioritario, l’accesso al patteggiamento senza pagamento del debito tributario deve estendersi anche ai reati di dichiarazione fraudolenta (con fatture false o altri artifici) per i quali a decorrere dal 25 dicembre 2019, al pari dell’infedele e omessa presentazione, in presenza di pagamento prima dell’avvio di un controllo, scatta la non punibilità (articolo 13 del Dlgs 74/2000).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©