Penale

Informatori solo con l’anonimato

immagine non disponibile

di Giovanni Negri

Criteri rigidi sui confidenti della polizia . Con altrettanta rigidità nel delimitare il perimetro della categoria del segreto di polizia. E allora un’informazione fornita nel corso di una perquisizione può rappresentare un indizio di colpevolezza se resa da chi non era mai stato informatore e non aveva espresso la volontà di proteggere l’anonimato. Via libera allora all’utilizzo della notizia per corroborare il quadro dei gravi indizi di colpevolezza per effettuare le intercettazioni . Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 42566 della sesta sezione penale depositata ieri.

La pronuncia ricorda che devono essere considerati informatori di polizia, i confidenti e cioè chi, dietro compenso di denaro o comunque potendo contare su altri vantaggi, fornisce agli investigatori informazioni con sistematicità. Sono poi necessari due requisiti precisi, il primo rappresentato dal carattere di segretezza, frutto della volontà dell’interessato di rimanere nell’anonimato per opportunità o sicurezza personale; il secondo è rappresentato dal rapporto fiduciario del confidente con le forze di polizia e cioè tra chi fornisce e chi riceve una determinata notizia.

«Il confidente - avverte la Cassazione - si identifica con chi ha un rapporto tendenzialmente stabile con la polizia giudiziaria, sinallagmatico, nel senso che, a fronte di informazioni ricevute, l’inquirente è in qualche modo tenuto al segreto sulla rivelazione dell’identità del delatore».

Il divieto di utilizzo delle notizie acquisite da informatori per la valutazione del quadro indiziario non scatta poi quando la polizia giudiziaria ha indicato negli atti le generalità dell’informatore. Come pure non può essere considerata tecnicamente informatore una persona informata dei fatti che, avvicinata dagli investigatori, ha rilasciato dichiarazioni che poi si è rifiutata di sottoscrivere.

Nel caso in esame, la notizia rilevante era stata acquisita dagli agenti nel corso di una perquisizione; a fornirla era poi stata una persona che non aveva precedenti rapporti di confidenza con la polizia e non aveva espresso la volontà di rimanere nell’ombra, autorizzando in questo modo il suo utilizzo per la richiesta di intercettazioni.

Corte di cassazione - Sentenza 42566/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©