Informazione sul diritto al silenzio, legittimo il divieto imposto al giudice di rilevare d'ufficio la violazione
Tale regola è però lecita solo se alla persona è garantita assistenza legale e un termine ragionevole per far accertare la violazione
Con la sentenza sulla causa C-660/21 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che in materia di protezione dei diritti fondamentali il diritto Ue non impedisce - in linea di principio - che al giudice nazionale sia imposto il divieto di rilevare d'ufficio la violazione dell'obbligo di informare prontamente una persona indagata in merito al suo diritto di restare in silenzio. Però tale legittimità si fonda sulla circostanza che la persona indagata non sia stata privata della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato (compreso il gratuito patrocinio) e del diritto, esercitabile personalmente o tramite il difensore, di accedere al proprio fascicolo e far rilevare la violazione subita entro un termine ragionevole. L'obbligo delle autorità di notificare prontamente il diritto di restare in silenzio è stato previsto nel diritto Ue dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13/Ue sul diritto all'informazione nei procedimenti penali
Il caso a quo
Nel caso concreto due persone a seguito di accertamento di polizia venivano indagate per flagranza di reato e poste in stato di fermo. Ma al momento dell'interrogatorio sul posto non venivano informate del proprio diritto di restare in silenzio, che gli veniva notificato solo successivamente.
Il rinvio pregiudiziale
Il giudice del rinvio pregiudiziale parte dalla considerazione che la Corte di cassazione francese afferma che il Codice di procedura penale vieta ai giudici di merito di rilevare d'ufficio la violazione dell'obbligo di informare prontamente la persona indagata o imputata del suo diritto di restare in silenzio. Da ciò ha chiesto appunto alla Corte Ue se tale regola violi in sé i diritti fondamentali della persona.
L'interpretazione Ue
La risposta della Cgue afferma che il divieto imposto al giudice penale di merito di rilevare d'ufficio la violazione in questione - ai fini dell'annullamento del procedimento penale -non viola direttamente il diritto alla difesa, a un ricorso effettivo e a un esame equo della causa penale. Ma ciò si può affermare solo se le persone indagate o imputate, oppure il loro avvocato, abbiano la possibilità concreta ed effettiva di far valere la violazione dell'obbligo informativo entro un termine ragionevole e con accesso al fascicolo.
Infine, la Corte precisa che se le persone rinunciano ad agire il rimedio messo a loro disposizione queste sono tenute, in linea di principio, a sopportare le eventuali conseguenze di tale rinuncia sempre che sia stata fatta in conformità alle condizioni previste dal diritto dell'Unione. Il rispetto del diritto Ue va affermato se la persona indagata o imputata ha ricevuto oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti e in un linguaggio semplice e comprensibile, sul contenuto del diritto di avvalersi di un avvocato e sulle eventuali conseguenze di una rinuncia e che tale rinuncia deve essere espressa in maniera volontaria e inequivocabile.