Penale

Infortuni, l'Ad risponde in qualità di datore di lavoro se non ha effettivamente delegato i compiti sulla sicurezza

E a nulla rileva che le sue funzioni siano limitate dalla delibera di investitura all'ordinaria amministrazione in cui rientra la sicurezza

di Paola Rossi

Riveste la posizione di garanzia riguardo alla sicurezza sul luogo di lavoro il datore che non dia delega effettiva ad altro soggetto su tale ambito. E soprattutto, in assenza della figura delegata del responsabile, egli rimane la sola posizione di garanzia in materia di infortuni sul lavoro. È, infatti, sufficiente l'attribuzione del ruolo di Ad per determinare automaticamente la posizione di garanzia in materia di protezione e prevenzione. E anche nel caso in cui all'amministratore delegato siano affidati dalla delibera assembleare di investitura formalmente solo compiti di ordinaria amministrazione la sicurezza lavoro rientra comunque in tale perimetro.

Riveste quindi certamente la qualifica di datore di lavoro, l'amministratore delegato che - come nel caso concreto - sia anche stato nominato rappresentante legale e direttore di stabilimento. E resta l'unico responsabile dell'infortunio se non ha determinato alcuna altra posizione di garanzia, per mezzo di specifica e concreta delega dei compiti di formazione e informazione dei lavoratori relativamente all'uso dei macchinari e dei rischi connessi al loro utilizzo.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 16562/2022 ha chiarito la nozione di datore di lavoro in un caso in cui l'amministratore delegato aveva mancato di nominare un effettivo responsabile del servizio prevenzione e protezione, cumulando su di sé impropriamente entrambi i ruoli. Infatti, per le dimensioni dell'impresa tale nomina ad hoc sarebbe stata obbligatoria in base al testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il ricorrente affermava invece di non rivestire la posizione di garanzia in materia di sicurezza lavoro e specificatamente a fronte dell'evento mortale verificatosi in azienda. La sua affermazione si fondava sulla circostanza di aver delegato un ingegnere dipendente dell'impresa come responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro. Però il ricorrente non solo non ha provato l'esistenza di tale delega, ma nei fatti accentrava su di sè tutti i compiti organizzativi, decisionali, gestionali e di spesa. L'esercizio diretto di tali ampie potestà funzionali ricomprende automaticamente anche l'obbligo di attuare le misure di sicurezza prescritte dalla legge. E anche nel caso in cui avesse correttamente ed effettivamente nominato un responsabile della sicurezza egli avrebbe comunque risposto per l'infortunio in caso di negligente vigilanza sullo svolgimento dei compiti delegati.

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