“In tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo”. Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 31165/25.
La vicenda
Venendo ai fatti un soggetto ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento il nipote, chiedendone la condanna al risarcimento di 50.000 euro per i danni riportati in seguito a un sinistro domestico verificatosi il 19 settembre 2011 presso l’abitazione del convenuto. In punto di fatto, deduceva che, recatosi in visita al nipote, era stato invitato a entrare nell’abitazione dalla di lui coniuge. Varcata la soglia, era scivolato sul pavimento bagnato e reso viscido dalle operazioni di pulizia domestica in corso, riportando un trauma alla spalla sinistra. Il proprietario dell’abitazione si costituiva, chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni.
Il verdetto in primo grado
Il Tribunale di Agrigento - istruita la causa mediante prove documentali, prove per testi e consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e, con sentenza n. 575/2017 - rigettava la domanda dell’infortunato, ritenendola non provata; compensava le spese di lite tra le parti e poneva a carico dell’attore i costi della espletata ctu.
I giudici d’appello
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 540/2022, pur con motivazione diversa, rigettava l’impugnazione, condannando il malcapitato alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuno degli appellati. In particolare, riteneva il proprietario non responsabile, in quanto, al momento dell’incidente, custode del pavimento bagnato era la compagna del proprietario, che per l’appunto stava eseguendo le pulizie e aveva determinato la situazione di pericolo.
Il ricorso in Cassazione
L’infortunato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la custodia competeva al proprietario dell’abitazione sia perché, quale proprietario e possessore dell’immobile, aveva la disponibilità giuridica e materiale di quest’ultimo; sia perché era presente al momento del fatto e aveva il dovere di prevenire situazioni pericolose e avvertire i terzi potenzialmente danneggiati.
La responsabilità oggettiva
Sottolineano i Supremi giudici che - trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva - la responsabilità del custode si fonda sulla relazione intercorrente tra questi e la res in custodia, alla quale si connette il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi.

