La Cassazione penale - con la sentenza n. 17013/2026 - ha confermato la responsabilità per omicidio colposo della ricorrente che aveva affidato a un elettricista il lavoro di posizionamento in altezza di una canalina fornendogli lei stessa la scala per operare. Il contesto fattuale aveva determinato la caduta da un sostegno inadeguato alla prestazione da effettuare, con la conseguenza della morte del lavoratore autonomo che aveva già da tempo chiuso la propria ditta artigiana.

Alla ricorrente veniva contestata la condotta per culpa in eligendo in ragione della sua consapevolezza in ordine ai rischi connessi all’esecuzione del lavoro, che aveva affidato a un elettricista ormai 77enne e privo di trabattello professionale e soprattutto di cui non aveva verificato l’attualità del possesso dei requisiti tecnico-professionali almeno attraverso l’iscrizione alla competente Camera di commercio e dell’esistenza di un documento di valutazione dei rischi.

La responsabilità per l’infortunio, infatti, non proviene solo dalla conclusione di un vero e proprio contratto di appalto essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera intervengano accordi per una mera prestazione d’opera.

La colpa nella posizione di garanzia

Va ricordato che la giurisprudenza di questa Suprema Corte riconosce anche in capo al committente privato dei lavori una posizione di garanzia in relazione all’obbligo di una preventiva verifica sull’idoneità tecnico-professionale della persona offesa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.

In particolare è stato affermato nella giurisprudenza in materia che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha, comunque, l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa verificando non solo che essa sia regolarmente iscritta alla Ccia e dotata del documento di valutazione dei rischi, ma anche e soprattutto che non sia stata destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008. In caso contrario, il privato assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

La Corte di legittimità sul punto degli obblighi che gravano sul privato committente di lavori di manutenzione domestica richiama un proprio precedente con cui ha confermato la responsabilità per l’affidamento di lavori edili a un soggetto che svolgeva una diversa attività lavorativa e che nell’esecuzione si era avvalso della collaborazione del proprio padre poi deceduto a seguito della caduta da una scala.

La responsabilità penale per omicidio colposo si fonda perciò sulla circostanza che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, ci si rivolga ad esempio a un artigiano pur sapendo che questi non sia dotato di una struttura organizzativa di impresa quale garanzia di eseguire lavori in sicurezza.

In conclusione, i giudici di merito pur escludendo che nel caso in esame potesse trovare applicazione il Testo unico Sicurezza, hanno affermato la responsabilità dell’imputata, inquadrando la condotta nell’alveo della cosiddetta “committenza privata” la quale non esclude l’onere, nell’affidare il lavoro da svolgere, di verificare la idoneità tecnico professionale del lavoratore anche in relazione alla pericolosità del lavoro da eseguire, assumendo su di sé la gestione del rischio.

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