Lavoro

Infortuni sul lavoro, rendita Inail rapportata alla integrità ridotta per la nuova menomazione

La Corte costituzionale, sentenza n. 63/2021, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del Dlgs 38/2000

di Francesco Machina Grifeo

Stretta sulle rendite Inail a seguito di infortuni sul lavoro che aggravino una menomazione preesistente. I soggetti che godevano di una rendita riconosciuta in base al regime anteriore al 2000 e che hanno subito un nuovo infortunio potranno infatti mantenere la prima rendita, e conseguirne una nuova, parametrata alle conseguenze della nuova patologia, tenendo però conto della riduzione dell'integrità fisica dovuta alla prima malattia (secondo la cd. Formula di Gabrielli). È questo l'effetto della sentenza n. 63/2021 di oggi della Corte costituzionale.

La Consulta, adita dalla Corte di Appello di Cagliari che lamentava il rischio di una "duplicazione totale o parziale dell'indennizzo", ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del Dlgs 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.

Il giudice rimettente preso atto che nel caso specifico avrebbe dovuto riconoscere (secondo periodo dell'articolo 13, comma 6, Dlgs n. 38/2000) una rendita parametrata sul 75 per cento del danno biologico, derivante dagli effetti combinati della precedente broncopneumopatia e della successiva asbestosi, e a preservare (terzo periodo dell'articolo 13, comma 6) la rendita per l'85 per cento di inabilità lavorativa, cagionata dalla broncopneumopatia, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale.

Secondo i giudici dunque l'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del Dlgs n. 38 del 2000 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, secondo quanto dispone il primo periodo del comma 6 dell'articolo 13 Dlgs n. 38 del 2000.

In simili casi dunque (come già avviene in applicazione del primo periodo) il medico-legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima.

Resta ferma, conclude la Corte, nel rispetto dei diritti maturati dall'assicurato sotto la vigenza del t.u. infortuni, l'applicazione, anche alle patologie concorrenti, dell'articolo 13, comma 6, terzo periodo, del Dlgs n. 38 del 2000, posto che l'estensione della "formula Gabrielli" a tali tecnopatie rientranti nel secondo periodo non determina – come si è sopra dimostrato – alcuna irragionevole duplicazione.

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