Infortuni, la “somma assicurata” non costituisce un massimale insuperabile
La Cassazione, ordinanza n. 788 depositata oggi, ha anche chiarito che ai fini dell’invalidità permanente conta la “menomazione”, non la “lesione”
Nell’assicurazione contro gli infortuni la “somma assicurata” non rappresenta il limite massimo a cui è tenuto l’assicuratore ma unicamente il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità. Inoltre, ai fini della liquidazione dell’indennizzo vanno prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio: la “menomazione”, e non semplicemente la causa scatenante: la “lesione”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 788 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un uomo caduto da cavallo quando era bambino riportando diversi traumi esitati in una tetraparesi.
In quanto tesserato Fise, l’atleta godeva di una assicurazione che prevedeva come “somma assicurata” 80mila euro; stabiliva i criteri per la monetizzazione del singolo infortunio in funzione della gravità dei postumi; e dove si affermava che l’indennizzo dovesse aumentarsi di venti volte se l’infortunio avesse provocato, entro 60 giorni dall’evento, “tetraplegia o paraplegia”.
In primo grado il Tribunale condannò Allianz a pagare oltre 1 milione di euro di indennizzo. La Corte d’appello di Brescia, tuttavia, ridusse drasticamente la cifra, portandola a 80mila, ritenendo che la “somma assicurata” costituisce un massimale insuperabile.
Col primo motivo di ricorso, la parte lesa ha affermato che una simile interpretazione violava l’art. 1367 c.c., perché, in tal modo, il previsto aumento del “doppio decuplo” non poteva mai trovare applicazione per intero. Infatti, gli esiti permanenti consistenti in paraplegia e tetraplegia, secondo i patti contrattuali, corrispondevano a una invalidità permanente mai inferiore al 15%; il 15% di 80.000 (somma assicurata) era pari a euro 12.000; pertanto gli esiti di una paraplegia, monetizzati in base ai patti contrattuali, eccedevano sempre e comunque l’importo di euro 80.000.
Nell’accogliere il motivo, la Terza sezione civile ha affermato il seguente principio di diritto: “Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la “somma assicurata” esprime non il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell’indennizzo. Pertanto, se il contratto preveda che la misura standard dell’indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, è contraria all’art. 1367 c.c. l’interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell’indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata”.
Col secondo motivo, il ricorrente ha lamentato che l’indennizzo è stato liquidato prendendo in considerazione non le conseguenze (“menomazione”) dell’infortunio, ma la causa scatenante di esso (“lesione”). Di conseguenza, non si è presa in esame la percentuale di invalidità permanente prevista per gli esiti di lesioni midollari (fino al 40%), ma quella prevista per gli esiti di fratture vertebrali (6%).
Accogliendo anche il secondo motivo, la Suprema corte ha affermato che la clausola contrattuale è “ambigua” laddove prevede l’aumento dell’indennizzo standard dovuto “per la lesione”. Infatti, il lemma “lesione” designa il presupposto, ma non l’oggetto, del giudizio sull’esistenza d’una invalidità permanente. Ragion per cui, la Corte d’appello ha interpretato il punto (9) dell’art. 39 lettera c) della polizza in senso sfavorevole per l’assicurato, così violando l’art. 1370 c.c.
Sul punto la Cassazione ha affermato un secondo principio di diritto: “Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’indennizzo-base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati”.
La parola torna quindi davanti alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.



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