Rassegne di Giurisprudenza

Infortunio in itinere non indennizzabile se manca l'occasione di lavoro

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Previdenza - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Necessità - Infortunio in itinere - Omicidio del lavoratore nel tragitto percorso per recarsi al lavoro - Tutela assicurativa - Esclusione.
È esclusa la tutela assicurativa, previdenziale e solidaristica, nel caso in cui la causa violenta dell'evento occorso al lavoratore, sul luogo o sulle vie del lavoro, sia stata integrata dal comportamento doloso del terzo riconducibile ai rapporti personali tra l'aggressore e la vittima e, pertanto, del tutto estranei all'attività lavorativa, nel qual caso il collegamento tra evento lesivo e attività lavorativa, comprensiva del percorso da e per il lavoro, risulta basato su mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere la possibilità di ritenere configurata l'occasione di lavoro.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 novembre 2021, n. 31485

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere - Infortunio "in itinere" - Requisiti di indennizzabilità ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Occasione di lavoro - Necessità - Fatto doloso del terzo - Limiti della tutela assicurativa.
L'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, introducendo l'ipotesi legislativa dell'infortunio "in itinere", non ha derogato alla norma fondamentale di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede, tra i requisiti necessari per l'indennizzabilità dell'infortunio, l'occasione di lavoro. Ne consegue l'estraneità alla tutela assicurativa della fattispecie in cui la causa violenta sia il fatto doloso del terzo riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima, del tutto estranei all'attività lavorativa, in quanto, in tal caso, il collegamento tra l'evento lesivo e il normale percorso di andata e ritorno dal lavoro risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere l'occasione di lavoro.
• Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 7 settembre 2015, n. 17685

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio occorso in itinere - Assicurazione.
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, cosicché, per la configurazione dell'infortunio sul lavoro ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività sia almeno, occasionata dal suo esercizio.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 27 novembre 2014, n. 25243

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro - Tutela assicurativa - Esclusione.
In tema di indennizzabilità dell' infortunio "in itinere", si sottrae a censure la decisione di merito che, a fronte dell'omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, ha ravvisato tra prestazione lavorativa ed evento una mera coincidenza cronologica e topografica, un indizio del nesso di occasionalità, peraltro contraddetto da altri indizi (quali alcuni prossimi congiunti del lavoratore rimasti a loro volta vittime di omicidi due anni prima), escludendo qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 giugno 2009, n. 13599