Rassegne di Giurisprudenza

Infortunio sul lavoro: il committente è responsabile in caso di omessa verifica dell'idoneità tecnica e professionale dell'appaltatore

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Sicurezza sul lavoro - Prevenzione degli infortuni - Appalto - Committente - Posizione di garanzia - Responsabilità per l'infortunio - Obblighi.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all'appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) deve adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento di essa.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 10 settembre 2021, n. 33595

Sicurezza lavoro - Prevenzione degli infortuni sul lavoro
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare una sua responsabilità per l'infortunio in caso di omesso controllo dell'adozione da parte del sub appaltatore delle misure a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 18 maggio 2018, n.22013

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Appalto - Normativa antinfortunistica - Responsabilità del committente - Obblighi - Indicazione - Fattispecie.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. (In applicazione di tale principio, la Corte - con riferimento a una fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena di subappalti - ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose del primo appaltatore, per avere omesso di vigilare sull'adozione, da parte dell'ultimo subappaltatore della catena, di presidi anticaduta nel vano ascensore in cui si era verificato l'infortunio, la cui mancanza era stata rilevata tre giorni prima dell'incidente dal coordinatore della sicurezza nominato dal primo committente).
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 14 febbraio 2018, n. 7188

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Appalto - Cantiere c.d. "sotto-soglia" - Normativa antinfortunistica - Responsabilità del committente - Obblighi - Indicazione - Fattispecie.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell'opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell'impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere).
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 1 giugno 2016, n. 23171