Innocuità del falso nei reati contro la fede pubblica
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Ipotesi del falso innocuo - Configurabilità.
In tema di falsità in atti ricorre il cosiddetto falso innocuo nei casi in cui l'infedele attestazione, se si tratti di falso ideologico, o l'alterazione, se si verta in ipotesi di falso materiale, siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. [Nella fattispecie, in cui è stato escluso il falso innocuo, il partecipante alla gara aveva l'onere di attestare la propria residenza mediante autocertificazione, cosicché la falsa attestazione era caduta proprio sul dato che attraverso l'autocertificazione il partecipante era tenuto ad attestare].
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 28 giugno 2019 n. 28333
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere - Autorizzazione amministrativa - Contraffazione successiva all'abolizione del regime autorizzatorio - Rilevanza penale - Esclusione - Falso innocuo - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di falso documentale, costituisce falso innocuo la contraffazione di un'autorizzazione amministrativa non più richiesta ai fini dell'espletamento di una determinata attività in seguito all'abrogazione della norma che la prevedeva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto innocua la contraffazione di un'autorizzazione sanitaria per l'idoneità di un veicolo ad essere adibito al trasporto alimenti).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 20 novembre 2017 n. 52742
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere - Falso innocuo - Nozione - Fattispecie.
In tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo. (Nella specie, relativa alla contraffazione di documenti abilitanti alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, la S.C. ha escluso la ricorrenza del falso innocuo invocata dall'imputato per la mancanza di prova circa la validità dei predetti documenti nel territorio dello Stato).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 8 giugno 2017 n. 28599
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere - Falso innocuo - Criteri di individuazione - Fattispecie.
In tema di falsità in atti, il cosiddetto "falso innocuo" è configurabile nei casi in cui l'infedele attestazione o l'alterazione siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Fattispecie di ravvisata integrazione dei reati di falsità ideologica e falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico in relazione ad una falsa denuncia di smarrimento di biglietti aerei emessi per ragioni di servizio in favore di due agenti di P.S., recante inoltre la falsa apposizione da parte dell'imputato della sottoscrizione dell'altro intestatario, sebbene si trattasse di atto non utile a conseguire il rimborso dei titoli di viaggio).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 21 gennaio 2014 n. 2809
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere - Falso innocuo - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico nella falsa dichiarazione, resa in occasione dello svolgimento di una procedura di appalto pubblico, di possedere i requisiti richiesti dall'art. 38, comma secondo, lett. c), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la partecipazione alla gara).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 18 novembre 2014 n. 47601
Falsità in atti - Falso grossolano e falso innocuo o inutile - Caratteristiche.
In tema di falso, facendo applicazione dell'articolo 49 del C.p., non sono punibili né il falso «grossolano», né il «falso innocuo» (o inutile o superfluo): il primo, è il falso che, per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno; il secondo, invece, è il falso che cade su un atto, o su una parte di esso, assolutamente privo di valenza probatoria. In particolare, deve ritenersi innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell'azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso, ossia il falso che non modifica il senso dell'atto ovvero che si riveli inidoneo in concreto a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, non avendo cioè la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 11 settembre 2013 n. 37314