Amministrativo

Inosservanza dell'obbligo di mascherina e contestazione della sanzione

L'ordinamento contempla una duplice tutela per contestare la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta laddove vi siano fondate ragioni per proporre ricorso

di Marco Martorana*


La pandemia ha comportato l'adozione di rigide misure per limitare la diffusione del contagio, volte a tutelarci, considerata la nostra impotenza di fronte alla gravità della situazione emergenziale in corso. L'inosservanza di tali misure, come l'obbligo di indossare correttamente la mascherina, ci espone a possibili rischi sanzionatori. In tale ipotesi, l'ordinamento contempla una duplice tutela per contestare la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta laddove vi siano fondate ragioni per proporre ricorso (dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace territorialmente competente).

L'obbligo di indossare correttamente le mascherine e il concetto di "luoghi pubblici" al chiuso ed all'aperto.

Il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio lo scorso 2 marzo, contenente misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da virus Covid 19, ribadisce le sanzioni amministrative già previste dall'art. 4 del decreto legge del marzo 2020 nei confronti di chi non rispetta le misure precauzionali individuali in luoghi pubblici o all'interno di locali pubblici, in continuità con i precedenti DPCM.

In via preliminare, anche se potrebbe apparire scontato, risulta opportuno soffermarsi sulla espressione "locali pubblici", indicando quali in concreto essi siano.

Con detta locuzione il riferimento è a negozi, bar, ristoranti, musei, parrucchieri, centri estetici etc., ivi inclusi ad esempio i mezzi di trasporto.

Va da sé che il rispetto della regola menzionata, da tenere in detti ambienti, dovrà rimanere immutato anche nei luoghi pubblici ma all'aperto, laddove le condizioni non siano tali da consentire di mantenere la distanza sufficiente da altre persone a noi estranee. Infatti, l'impiego della mascherina – la quale deve essere sempre portata con sé per ogni evenienza – è comunque obbligatorio in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc., ai sensi dell'ordinanza del ministro della Salute del 22 giugno 2021.

L'analisi giuridica dell'obbligo di indossare la mascherina: la sanzione amministrativa pecuniaria e la duplice tutela prevista per contestare la multa.

Preme ribadire come la scrupolosa osservanza delle regole anti-contagio meriti da parte di tutti i cittadini un serio e costante rispetto dall'inizio della pandemia e fino a quando questa non potrà ritenersi cessata, anche per le sanzioni amministrative cui si può andare incontro in caso di mancata osservanza di tali misure.

Se all'inizio della pandemia i controlli erano volti a monitorare soprattutto gli spostamenti illeciti e conseguentemente sanzionare chi veniva sorpreso a violare il lockdown, adesso l'attenzione è volta anche a sanzionare tutte le situazioni di potenziale rischio, tra cui rientra la violazione dell'obbligo di indossare correttamente la mascherina. In tali casi il cittadino incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria che va da circa 400 euro sino ad un massimo di 1000 euro, a seconda della gravità del comportamento adottato.

La sanzione non ha alcuna rilevanza a livello penale, nel senso che di essa non ne rimane traccia nella fedina penale.Al pari di ogni sanzione amministrativa, anche quella in esame se pagata entro 5 giorni beneficia dello sconto del 30%, e può essere contestata mediante ricorso.Il soggetto sanzionato però deve sapere infatti che è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla ricezione della multa al fine di ottenerne l'annullamento.

Laddove ritenga che possa sussistere una giusta motivazione dovrà fornire la prova dell'illegittimità della multa e dimostrare la validità dei motivi a fondamento del ricorso.

La normativa di riferimento è contenuta nella legge n. 689 del 1981, che regola la materia dell'illecito amministrativo.

Pertanto, laddove il soggetto sanzionato voglia ottenere l'annullamento della sanzione, ha dinanzi a sé due possibilità, o meglio due tutele, percorribili l'una dinanzi al Prefetto e l'altra davanti al Giudice di Pace.

La tutela prefettizia si ha tramite il deposito di apposito ricorso al competente ufficio della prefettura del territorio, anche senza la specifica assistenza di un avvocato, e per questo motivo si connota per essere una procedura più semplice.

Contrariamente, il ricorso dinanzi al Giudice di Pace esige l'assistenza di un legale munito di apposito mandato alle liti da depositare presso la Cancelleria del Giudice di Pace territorialmente competente.

Le due procedure sono alternative fra di loro. È possibile quindi presentare il ricorso al Prefetto e poi in caso di esito negativo depositare distinto ricorso avverso detto rigetto al Giudice di Pace. Successivamente sarà possibile proseguire negli ulteriori gradi di giudizio, vale a dire, proponendo appello e se del caso successivo ricorso per Cassazione.

Nel caso di ricorso all'autorità amministrativa, inoltre, occorre tenere in considerazione che l'eventuale soccombenza ha un costo, in quanto l'importo da pagare verrebbe aumentato mediante ordinanza-ingiunzione di pagamento, impugnabile entro 30 giorni davanti al giudice di pace.

Le ragioni a fondamento della decisione di proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa.

Prima di optare per l'una o l'altra delle tutele previste dalla legge, vale a dire il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace territorialmente competente, risulta imprescindibile individuare le ragioni alla base della contestazione della sanzione amministrativa sull'uso della mascherina.

Intanto, sovvengono quelle che possono essere fatte valere nei confronti di qualunque verbale sanzionatorio, a prescindere dallo specifico illecito amministrativo contestato, come ad esempio la mancata indicazione dell'agente accertatore.

A titolo esemplificativo, ad oggi ricorsi sono stati presentati per contestare la sanzione amministrativa inferta al soggetto che non la indossava correttamente ma la teneva sotto al mento.

Motivazioni a fondamento della contestazione potrebbero essere che la mascherina era sul viso e che solo momentaneamente, per via della condensa formatasi sulle lenti, è stata abbassata, per consentire appunto di recuperare la visibilità attraverso gli occhiali; oppure anche che l'obbligo non sussisteva, in quanto non c'erano persone nelle vicinanze.

Le eccezioni all'obbligo di indossare la mascherina per le quali non si rischia la sanzione amministrativa.

Atteso che l'obbligo comportamentale di indossare correttamente la mascherina si applica nei luoghi pubblici al chiuso e nei luoghi all'aperto qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, occorre tuttavia sapere che entrambi i casi descritti presentano circoscritte e precise eccezioni nelle quali è quindi consentito non coprire le vie respiratorie con l'apposito strumento.

A tal riguardo, si fa presente che, per quanto riguarda i locali pubblici al chiuso, in essi non vanno ricomprese le abitazioni private in cui tuttavia sussiste comunque, fin dall'inizio pandemia, la forte raccomandazione di indossare l'apposito dispositivo in presenza di ospiti, ossia, persone estranee al nucleo familiare e, in altre parole, non conviventi.

Per quanto riguarda invece l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, le relative eccezioni sono circoscritte ai soli casi in cui sia assicurata la distanza sociale tra persone; per le attività produttive ed economiche, inoltre, è di estrema importanza il rispetto delle linee guida previste nel relativo settore del consumo anche da asporto.

Occorre procedere con molta prudenza e scrupolosa attenzione al fine di non creare situazioni non consentite di rischio contagio.Ulteriore ipotesi che configura una possibile deroga all'obbligo di indossare la mascherina in luoghi aperti al pubblico è rappresentata dallo svolgimento dell'attività fisica, ovviamente nel rispetto del distanziamento sociale. Sono altresì esentate le persone affette da patologie o disabilità tali da rendere impossibile o difficoltoso l'uso della mascherina e, unitamente a questi soggetti, l'esenzione si estende anche agli accompagnatori ed a coloro che prestano assistenza a tali soggetti.

Infine, ulteriore categoria esente dall'obbligo di indossare la mascherina è rappresentata dai bambini di età inferiore ai sei anni.

Conclusioni

I controlli delle forze dell'ordine sono diretti sicuramente ad impedire l'aggregazione (ad esempio nelle strade più affollate di ogni città o fuori dagli esercizi pubblici nelle ore della c.d. movida, ma anche all'esterno delle scuole e sui mezzi pubblici).

L'attenzione dei controlli delle forze dell'ordine è diretta a sanzionare non solo chi è sprovvisto di mascherina ma anche coloro che non la indossano correttamente, dato che l'uso è sempre obbligatorio nei luoghi pubblici anche all'aperto al presentarsi delle circostanze ad alto rischio contagio come sopra esposto.

La mascherina, quindi, deve essere sempre portata con sé - anche quando non si prevede di accedere a luoghi pubblici al chiuso - in modo tale da poterla utilizzare in caso di necessità.In conclusione, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 1000 euro, è vietato recarsi all'interno di attività e negozi o negli uffici aperti al pubblico senza indossare la mascherina ed è d'obbligo, per sé e per gli altri, indossare il dispositivo in modo corretto.

Resta sempre la possibilità di ricorrere avverso la sanzione amministrativa al fine di ottenerne l'annullamento, risultato tuttavia dall'esito non certo, considerato che occorrerà fornire la prova dell'illegittimità della multa.

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*A cura dell'Avv. Marco Martorana, Studio Legale Martorana

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