Amministrativo

Insegnamento, abilitato alle supplenze il personale con tre anni di servizio

Non sono però equiparabili al personale che ha partecipato e vinto il concorso. Lo precisa il Consiglio di Stato con il decreto 12 gennaio 2021 n. 21


Gli insegnanti con tre anni di servizio sono qualificati per effettuare supplenze ma non sono equiparabili al personale che ha partecipato e vinto il concorso. Lo precisa il Consiglio di Stato con il decreto 12 gennaio 2021 n. 21. I tre anni infatti rappresentano un'abilitazione "specifica" con inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto ma chi ha partecipato con successo a un esame abilitante viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in servizio. Questo perché è nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato.
Si legge sempre nel decreto che il Dl 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l'accesso a un concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del triennio e l'abilitazione "piena" che si consegue per effetto dei corsi o dei concorsi abilitanti (ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato) .
La distinzione concettuale fra abilitazione piena e specifica o "semipiena" si ricava dal sistema che è incentrato appunto sulla centralità della valutazione degli insegnanti come professionisti. Un principio di valutazione conforme al diritto europeo che demanda poi ai singoli legislatori nazionali di modulare regole sulla professione, salvo un eventuale controllo dell'assetto disciplinare così delineato dal legislatore nazionale, da parte della Corte di Giustizia.

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