Insinuazione al passivo del creditore pignoratizio a seguito della revoca ex articolo 67 della legge fallimentare
Fallimento e procedure concorsuali - Revoca ex art. 67 L. Fall. - Insinuazione al passivo - Privilegio - Disciplina ex art. 111-111 quater L. Fall.
La revoca, ex art.67 L. Fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli articoli 111, 111 bis, 111 ter e 111 quater legge fallimentare.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 16 febbraio 2022, n. 5049
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere revocatoria fallimentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia pignoratizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell’azione - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Reviviscenza della prelazione pignoratizia - Esclusione - Ragioni.
Qualora a seguito del positivo esperimento di un'azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escusso la garanzia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia condannato a restituirne l'importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, comma 2, l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge.
• Corte di Cassazione, sez. VI-1, civ., ordinanza 5 ottobre 2018 n. 24627
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere rimessa in conto corrente - Denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno consolidatosi - Revocabilità - Fondamento .
In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, ormai consolidatosi in favore della banca, è revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuati in seguito al passivo.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., Ordinanza 22 giugno 2018 n. 16565
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