Immobili

Integra un'operazione inesistente l'emissione di una nota di credito senza che l'immobile da locare sia terminato

Vi era un immobile in corso di costruzione alla data della verifica, quindi non atto alla locazione e il contratto non era presente tra la documentazione acquisita

di Giampaolo Piagnerelli

Rappresenta un'operazione inesistente con riguardo alla locazione immobiliare, l'emissione della nota di credito con l'immobile ancora in fase di realizzazione (quindi non atto alla locazione). La Cassazione - con la sentenza n. 7145/23 - richiama l'appello proposto dalla società contribuente. Quest'ultima ha censurato la sentenza per aver condiviso la ricostruzione operata dall'ufficio in ordine a un'operazione, qualificata come inesistente, basata sull'emissione – nell'anno 2006 di note di credito per 4.350.000 euro a fronte di un preliminare di locazione avente a oggetto un immobile iniziato nel 2006 e ultimato solo nel 2008. In special modo sempre secondo l'appellante la Ctr avrebbe condiviso il fatto che, a fronte di ciò incombeva alla contribuente la prova del fatto che giustificherebbe la deducibilità dei costi e all'ufficio la prova dell'inesistenza delle operazioni. La Cassazione, in linea con i giudici di secondo grado, ha ravvisato come, a fronte delle note di credito e dei canoni, vi era un immobile in corso di costruzione ancora alla data della verifica, quindi non atto alla locazione e che il contratto non era presente tra la documentazione acquisita, e venne prodotto solo successivamente dal legale rappresentante in forma di scrittura privata non autenticata, quindi assolutamente priva di data certa. Il canone pattuito, poi, era molto inferiore all'entità di quanto asseritamente anticipato, che le due società (locatrice e locataria) facevano capo allo stesso gruppo famigliare, per cui verosimilmente l'originale fatturazione spiccata dalla società celava in realtà un finanziamento. Tali elementi appaiono più che sufficienti a fondare elementi tali da presumere la sussistenza di un'operazione inesistente, per cui a tal punto spettava al contribuente la prova della sussistenza di ragioni economiche sufficienti.

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