Penale

Integra il peculato la condotta appropriativa che non genera per forza un danno alla Pa

Nella fattispecie il reo aveva provveduto ad appropriarsi del denaro in funzione di un'autoliquidazione

di Giampaolo Piagnerelli

Integra il reato di peculato il soggetto che, procedendo a un'autoliquidazione, si appropri di una cosa o di una somma di denaro destinata a un pubblico servizio. E non occorre necessariamente che sussista il danno alla Pa. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 29188/21.

La posizione della Cassazione
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Salerno, che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato per essersi appropriata nella qualità di legale rappresentante di una sas, delle somme dovute al Comune a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi dalla società per il servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero comunale. Di qui il ricorso per evitare la condanna. La Corte ha richiamato un precedente delle Sezioni unite in cui il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell'ente, per soddisfare un proprio diritto di credito vantato nei confronti del medesimo, ricorrendo a una sorte di autoliquidazione. In quella circostanza i Supremi giudici hanno statuito che il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della res o del denaro da parte dell'agente, la quale anche quando non arreca per qualsiasi motivo un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'articolo 314 cp (reato di peculato) che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. Nulla, pertanto, autorizzava la ricorrente a trattenere la somma incassata in esecuzione del servizio svolto.

Conclusioni
I Supremi giudici, quindi, spiegano che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante che l'appropriazione sia avvenuta nel momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata.

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