Civile

Integrale rigetto impugnazione, obbligo di un ulteriore contributo unificato

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a cura della Redazione Lex24

Istanza di regolamento di competenza - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto - Rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione – Atto dovuto.
Il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.
•Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 8 agosto 2014 n. 17836

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto - Applicabilità.
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013.
•Corte di cassazione, sezione VI - L, ordinanza 22 maggio 2014 n. 11331

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - Condizioni - Collegamento con la condanna alle spese - Esclusione - Esito negativo dell'impugnazione - Necessità.
In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
•Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 13 maggio 2014 n. 10306

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Rigetto integrale dell'impugnazione ovvero declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della stessa - Raddoppio del contributo unificato - Operatività a carico delle Amministrazioni dello Stato esentate dal materiale versamento del contributo con il meccanismo della prenotazione a debito - Esclusione.
Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 14 marzo 2014 n. 5955

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Rigetto integrale dell'impugnazione - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - Decorrenza - Procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 - Individuazione - Notifica del ricorso - Rilevanza.
In tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 18 febbraio 2014 n. 3774

Avvocato - Giudizio disciplinare- Impugnazioni - Contributo unificato - Non debenza - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Obbligo di accertamento ex art. 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 - Insussistenza.
Poiché il pagamento del contributo unificato non risulta dovuto in relazione al ricorso per cassazione proposto avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non deve farsi luogo all'accertamento prescritto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 25 novembre 2013 26280

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