Penale

Intercettazioni inutilizzabili se mancano i verbali

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8045 depositata il 1 marzo

di Francesco Machina Grifeo

Se mancano i verbali delle conversazioni, le intercettazioni non sono utilizzabili. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8045 depositata il 1 marzo, accogliendo il ricorso di un imputato in processo per droga.

Secondo il ricorrente infatti posto che era risultato illeggibile il supporto che avrebbe dovuto contenere la riproduzione delle conversazioni intercettate, il difensore aveva eccepito l'inutilizzabilità delle richieste di autorizzazione delle operazioni di intercettazioni telefoniche, acquisite dal Tribunale, "in quanto mancano le registrazioni e i verbali delle operazioni compiute e i cd brogliacci". Verbali e brogliacci, per l'imputato, sono deputati a documentare le operazioni di ascolto e registrazione e non possono avere equipollenti negli atti acquisiti ovvero nei provvedimenti di autorizzazione delle operazioni di intercettazione e negli atti, le informative di polizia giudiziaria, contenenti la sintesi delle conversazioni intercettate e posti a fondamento dei provvedimenti di proroga delle operazioni di intercettazione.

La Suprema corte nel dargli ragione ricostruisce così la vicenda. Dalla sentenza impugnata, scrive, risulta che le conversazioni intercettate erano contenute su un cd deteriorato, il cui contenuto era stato ricostruito sulla base di brani riportati tra virgolette contenuti nelle richieste di proroga delle operazioni di intercettazione telefonica, in mancanza dei verbali di cui all'art. 268, comma 1, cod. proc. pen..

Ora, secondo il Tribunale, con una valutazione che è stata ribadita dalla Corte di appello, non si era in presenza di inutilizzabilità delle intercettazioni che risultavano ritualmente autorizzate e la distruzione del supporto informatico che le conteneva (un cd risultato non leggibile) non rendeva inutilizzabile il risultato che era compendiato dalla registrazione eseguita e il cui contenuto era stato recuperato attraverso le informative di polizia giudiziaria, redatte per la proroga delle operazioni di intercettazione, attraverso gli estratti riportati e le dichiarazioni rese dal verbalizzante in udienza.

Per la Cassazione tale conclusione è erronea. Infatti, prosegue la decisione, l'art. 268 cod. proc. pen. prevede che le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale nel quale è sommariamente descritto il contenuto conversazioni: la redazione del verbale delle operazioni - che documenta l'attività di polizia giudiziaria - è prescritta a pena di inutilizzabilità.

Dunque, per il Collegio "si impone l'annullamento della sentenza che dovrà ricostruire alla luce del complesso iter processuale del procedimento (le intercettazioni di interesse sono state eseguite in procedimento diverso) sia la esistenza dei verbali delle operazioni di ascolto che dei cd. brogliacci - che contengono la sintesi delle conversazioni intercettate - ovvero la eventuale esistenza delle registrazioni, nell'ambito del procedimento nel quale furono eseguite".

"E' solo in presenza dei verbali delle operazioni di cui all'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. – conclude la Cassazione - che può escludersi la esistenza del radicale vizio di inutilizzabilità potendo così la Corte di appello, ove sussistente tale requisito imprescindibile, procedere alla eventuale ricostituzione del contenuto delle conversazioni di interesse che va esercitato con la massima prudenza dovendo escludersi ogni automatismo".

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