Penale

Intercettazioni, Trojan limitato ai dati dinamici - No a copie di foto e contatti senza "perquisizione"

I paletti della Commissione giustizia della Camera nel parere favorevole al Dm sulle tariffe delle intercettazione

di Francesco Machina Grifeo

La Commissione giustizia della Camera, al termine di una lunga mediazione portata avanti dal Sottosegratario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, ieri notte, ha espresso parere favorevole al decreto sui costi delle intercettazioni, varato dall'ex ministro Bonafede, ponendo però due condizioni stringenti.

La prima riguarda i requisiti di sicurezza che i fornitori del servizio devono rispettare nella conservazione dei dati che, secondo il deliberato, dovranno ora rispettare le indicazioni dell'articolo 268 del Cpp che regola dettagliatamente le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione. In modo che "l'intero articolo 4" del Dm, relativo appunto alle garanzie nella gestione dei dati da parte dei fornitori, venga "inteso come diretto ad imporre che, nel tempo necessario e indispensabile nel quale i fornitori che raccolgono il dato lo trasferiscono all'archivio riservato presso la Procura della Repubblica, siano assicurati, sotto ogni profilo tecnico, l'obbligo di riservatezza del processo di gestione e trasmissione dello stesso, tale che nessun soggetto estraneo all'autorità giudiziaria possa in ogni caso accederne al contenuto".

Il secondo punto, invece, limita l'acquisizione di informazioni da parte del Trojan ai soli dati "dinamici" del dispositivo e non anche a quelli "statici". Tra le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, si legge infatti nel testo approvato, compaiono anche prestazioni che attengono al "recupero della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti presso lo smartphone o presso il personal computer o il tablet o altro apparato mobile o fisso, anche tramite captatore informatico (cosiddetto trojan), la cui acquisizione però presuppone, quando non rientri tra i flussi di comunicazione, il decreto di perquisizione ed eventuale sequestro ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del codice di procedura penale".

La Commissione ha dunque valutato favorevolmente che alla tabella allegata, alla categoria «intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (attiva attraverso captatore elettronico) » il riferimento all'acquisizione «della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti, delle password, con funzione di keylogger », quando non rientri nei flussi di comunicazione, sia previsto nell'ambito dell'attività di indagine sottoposta alle condizioni di cui agli articolo 247 e seguenti del codice di procedura penale.

Esulta il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia a Montecitorio Pierantonio Zanettin: "Ieri è stato votato a larghissima maggioranza un parere che individua le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e relative tariffe secondo il quale dovrà essere rispettato rigorosamente il disposto dell'articolo 268 del Cpp che stabilisce limiti e garanzie in ordine alla genuinità della prova acquisita". "E' stato stabilito – ha aggiunto anche che i c.d. "dati statici", galleria fotografica, chat, video comunque presenti nel telefono, possano essere acquisiti dal trojan solo previa perquisizione e sequestro dello smartphone". "E' un principio sacrosanto che evita abusi e fissa paletti precisi sull'utilizzabilità delle c.d. prove atipiche".

Soddisfazione è stata espressa anche da Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione: "Il parere reso pochi minuti fa dalla Commissione – ha detto - vede accolta in toto la nostra richiesta di scongiurare il rischio che il trojan possa essere utilizzato per "rubare" files contenuti negli smartphone, nei tablet e nei computer. La Commissione pone infatti una condizione al Governo in base alla quale i dati "statici" della rubrica telefonica, delle gallerie foto e video, oltre che le password, possano essere captate esclusivamente attraverso una perquisizione e non attraverso il trojan (che può intercettarle solo se trasferite a terzi)".

Sarà comunque il Legislatore a dover eventualmente definire i paletti ai quali dovranno attenersi le procure. Una sede potrebbe essere la riforma del processo penale dove la presentazione degli emendamenti è prevista per il 23 aprile.

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