Penale

Intercettazioni utilizzabili se il medesimo fatto è riqualificato in reato che non le consente

Il giudice deve verificare però che l'iniziale autorizzazione sia stata assunta legittimamente

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di Paola Rossi

La riqualificazione di un'ipotesi di reato, per il quale siano autorizzabili le intercettazioni telefoniche, in altro che non consenta tale strumento di indagine, non rende le captazioni automaticamente inutilizzabili se i fatti posti alla base dell'inchiesta sono i medesimi. Sempre però che l'autorizzazione del giudice all'originaria intercettazione sia stata fondata sui presupposti di necessità e gravità che regolano tale strumento di grande potenza invasiva nella sfera privata degli indagati.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 23244/2021 - ripercorrendo l'orientamento nomofilattico delle sezioni Unite ribadisce, invece, l'inutilizzabilità delle intercettazioni per provare altro reato connesso, emerso nel medesimo procedimento, ma che per legge non è ammesso all'autorizzazione del Gip per l'utilizzo dello strumento di indagine altamente intrusivo. Alla base della correttezza di un'autorizzazione degli inquirenti a intercettare c'è, sempre e comunque, il rispetto delle ipotesi tassative previste per legge e l'espletamento di un esame da parte del giudice, incentrato sul contemperamento tra esigenze investigative per la persecuzione di reati di grave allarme sociale e la tutela del diritto costituzionalmente garantito alla segretezza della corrispondenza.

La decisione della sentenza di rinviare il giudizio sull'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato per cui non sono consentite - cioè l'abuso d'ufficio - ma inizialmente autorizzate in base all'originaria notitia criminis di corruzione contiene due precise indicazioni per i giudici di merito del rinvio:
- accertare se lo strumento d'indagine sia stato ab origine legittimamente autorizzato dal Gip e
- se i fatti posti a base dell'iniziale autorizzazione per il reato più grave siano realmente i medesimi su cui è stata formulata l'imputazione definitiva a seguito di riqualificazione della fattispecie di reato meno grave e non autorizzabile.

Ciò corrisponde a esigenze di economia processuale e di finalità di giustizia che non possono essere disattese ponendo nel nulla fonti di prova almeno inizialmente legittimamente acquisite. Ugualmente però il vaglio di legittimità sui presupposti che consentono l'autorizzazione a intercettare deve essere stringente al fine di evitare la deriva degli inquirenti a qualificare i fatti oggetto di indagine sotto una delle fattispecie di reato autorizzabile determinando nei fatti la precostituzione di un'autorizzazione "in bianco".

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