Civile

Intermediari finanziari, obbligo di informazione continua solo per la "consulenza"

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di Francesco Machina Grifeo

Il servizio di "negoziazione per conto proprio" e di "esecuzione di ordini" non prevedono un obbligo di "informazione continuativa" del cliente. L'obbligo dell'intermediario si configura invece per il servizio di "consulenza". Lo ha stabilito l'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf, strumento Consob di risoluzione delle controversie tra investitori retail e intermediari) con una decisione dell'8 gennaio scorso. L'Acf ha così bocciato il ricorso di un investitore retail che, nel 2007, aveva acquistato 10.500 azioni di Mediobanca per 171.720 euro, ricavandone poi soltanto 51.600 dalla vendita realizzata nel 2016. Per il risparmiatore che chiedeva un ristoro economico, l'intermediario, tra l'altro, era inadempiente rispetto agli obblighi di informazione cosiddetta "continuativa". Per l'Arbitro però «la domanda risulta macroscopicamente destituita di fondamento» venendo in rilievo «un semplice servizio di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini».

La pretesa restitutoria ...- Sgombrato il campo da un obbligo di "informazione continuativa", l'Acf ha invece ritenuto prescritte le preteste restitutorie e risarcitorie per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza al momento degli acquisti (nel 2007). In particolare, secondo il ricorrente, l'intermediario non gli aveva fornito «alcuna informazione in merito alla natura, alla provenienza e al rischio insito nelle azioni acquistate». La banca rileva però che il primo atto interruttivo della prescrizione, da identificarsi con il reclamo dell'aprile 2018, era intervenuto oltre il termine decennale (art. 2946 c.c.).
Una lettura condivisa dal Collegio secondo cui «la prescrizione del diritto alla restituzione di somme di denaro corrisposte in base a un titolo contrattuale affetto da nullità inizia pacificamente a decorrere dal momento in cui è stata eseguita la prestazione che si assume "sine titulo"». Dunque – prosegue il ragionamento -, il dies a quo si identificava con il giorno in cui era stato effettuato l'investimento.

… e quella risarcitoria - Parimenti, continua la decisione, il dies a quo della decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria - che si faccia valere tanto sul fondamento dell'inadempimento gli obblighi di corretta informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari quanto sul fondamento dell'inadempimento di altri obblighi, come quelli inerenti alla profilatura - «si deve necessariamente indentificare con quello in cui l'inadempimento si consuma, e in cui si realizza, conseguentemente la lesione del bene protetto, ossia la lesione del diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di investimento».
Non può essere, invece, seguita la tesi che vuole identificare il dies a quo nel giorno in cui si manifesta la perdita sull'investimento compiuto, «giacché tale esito non solo rappresenta la normale alea implicita in ogni investimento ma - specie quando si manifesta, come nel caso, a distanza di molti anni dalla decisione di compiere l'operazione – costituisce anche un evento che non necessariamente può dirsi una conseguenza immediata e diretta, in termini causali, dell'inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella fase precontrattuale da parte dell'intermediario».

Consob - Arbitro per le controversie finanziarie - Decisione n. 2126 dell'8 gennaio 2020

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