Responsabilità

Intermediazione finanziaria, l'esperienza non esclude l'obbligo informativo della banca

La Cassazione, sentenza n. 10112 depositata oggi, ribadisce l'obbligo della banca di fornire informazioni sui titoli da acquistare

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 10112 depositata oggi, ribadisce l'obbligo della banca di fornire, in qualità di intermediario finanziario, informazioni sui titoli da acquistare anche se l'ordinante è un risparmiatore esperto. Respinto dunque il ricorso di Banca 121 (ora Mps) contro la condanna a pagare a titolo di risarcimento 165mila euro ad un proprio cliente per inadempimento (degli obblighi informativi) rispetto ad un contratto di investimento stipulato nel 1996.

Per la Cassazione, che ha confermato la decisione della Corte di appello di Bari: "Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'ampia esperienza maturata dall'attore in materia di investimenti finanziari, desumibile dalla frequenza, dalla tipologia e dall'importo delle operazioni precedentemente compiute, e l'elevato profilo di rischio emergente dai criteri adottati per orientare le proprie scelte d'investimento, non dispensassero la Banca dall'obbligo di acquisire tutte le informazioni relative ai titoli ordinati, che risultassero necessarie per apprezzarne le caratteristiche e l'andamento sul mercato, e di trasmetterle al cliente, in modo tale da consentirgli di valutare l'opportunità e a convenienza delle operazioni d'acquisto".

"Tale obbligo – prosegue la decisione - non era affatto escluso dalla circostanza, fatta valere dalla difesa della (banca) ricorrente, che quest'ultima non conoscesse le società emittenti, con le quali non aveva alcun collegamento, dal momento che nella specie non era in questione la sussistenza di un conflitto d'interessi ma la configurabilità dell'inadempimento dell'obbligo d'informazione attiva previsto dall'art. 28 (Reg Consob 11522/98), da ritenersi anzi rafforzato proprio in ragione della scarsità delle informazioni disponibili e dei rischi conseguentemente connessi all'effettuazione dell'investimento".

Inoltre, prosegue la decisione "la valutazione dell'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio dell'investitore ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non è sufficiente a dispensare l'intermediario dagli obblighi informativi posti a suo carico, giacché la circostanza che il cliente propenda per investimenti rischiosi non esclude la sua facoltà di selezionare tra gli stessi quelli che, a suo giudizio, presentino maggiori probabilità di successo, sulla base de e informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli".

In senso più specifico, quando, come nella specie, il cliente non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale, la sua accertata propensione al rischio non fa venir meno gli obblighi informativi dell'intermediario, "ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l'esperienza dell'investitore e le scelte da lui compiute in precedenza devono orientare l'individuazione delle informazioni da fornire, indirizzandola verso quelle riguardanti le caratteristiche specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto: ciò anche in considerazione del fatto che quanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni fornite, dovendosi verificare se le decisioni d'investimento adottate dal cliente si siano fondate su una effettiva consapevolezza dei rischi conoscibili del prodotto".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©