Intermediazione finanziaria: ricorso alla Consob entro 60 giorni dalla sanzione
Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Procedimento sanzionatorio innanzi alla Consob ex art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998 - Mancata trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative - Mancata audizione personale innanzi alla Commissione - Violazione dell'art. 6 CEDU – Esclusione.
Nel procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998, l'omessa previsione della trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative, e la conseguente impossibilità di interloquire, non si pone in contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quando - come stabilito dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014, "Grande Stevens c. Italia" -, pur avendo le sanzioni natura sostanzialmente penale, il provvedimento con cui le stesse vengono irrogate sia assoggettato - come, appunto, quello adottato ex art. 187 septies cit., anche nel testo vigente "ratione temporis" - ad un sindacato giurisdizionale pieno, attuato nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 22 aprile 2016 n. 8210
Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Manipolazione del mercato - Art. 187 septies, co. 4, T.U.I.F. - D.Lgs. 58/1998 - Provvedimento della CONSOB - Opposizione - Procedura - Notificazione - Sequenza - Notificazione all'Autorità giudiziaria preceduta dalla notificazione alla parte: CONSOB - Necessità - Ratio - Termine perentorio.
L'articolo 187-septies del Testo Unico disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, inserito dalla Legge n. 62 del 2005, detta - con una previsione dal tenore letterale chiaro ed inequivoco - uno specifico regime di instaurazione del giudizio di opposizione avverso il provvedimento della Consob di applicazione delle sanzioni amministrative per abusi di mercato. Ai sensi del comma 4, l'opposizione va proposta con "ricorso" "nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione" del provvedimento di applicazione delle sanzioni; "il ricorso deve essere notificato alla Consob e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione". La norma, quindi, indica non solo la forma dell'atto di opposizione ma anche la sequenza ed il termine degli adempimenti: il ricorso va dapprima notificato alla Consob nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento applicativo delle sanzioni e poi depositato in cancelleria, evidentemente a cura della parte ricorrente, nel termine di trenta giorni successivi alla notifica. La regola processuale della preventiva ed immediata conoscenza dell'opposizione, prima ancora che del ricorso sia investito il giudice, da parte dell'Autorità che ha irrogato la sanzione e del deposito in via successiva del ricorso già notificato risponde, del resto, ad un modello comune alla materia sanzionatoria amministrativa nel settore finanziario: l'articolo 195 dello stesso testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, con riguardo alle sanzioni amministrative contemplate nel titolo 2 , prevede che "l'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica"; analogamente dispone l'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Questa conclusione non è inficiata dall'espresso rinvio che il citato articolo 187-septies, successivo comma 6 compie alla Legge n. 689 del 1981, articolo 23, norma, quest'ultima, incentrata sul meccanismo di introduzione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non mediante notifica, bensì attraverso il preventivo deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del giudice competente.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 11 maggio 2015 n. 9482