Lavoro

Appalti, intermediazione illecita se i lavoratori li gestisce il software del committente

È irrilevante che la cooperativa abbia uno o più incaricati nel perimetro dell’appalto endo-aziendale con funzioni residuali di controllo e para-disciplinari

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di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Se la prestazione è organizzata e gestita tramite un software della committente, che impartisce ai lavoratori della cooperativa, previamente identificati con un sistema di riconoscimento vocale cui è associato un “bar code”, i ritmi e le modalità di lavoro, l’appalto non è genuino e si ricade nella fattispecie dell’interposizione illecita di manodopera.

È irrilevante che la cooperativa abbia uno o più incaricati nel perimetro dell’appalto endo-aziendale con funzioni residuali di controllo e para-disciplinari, se l’intera attività risulta sostanzialmente telecomandata attraverso una voce sintetica elaborata dal software della committente, che guida i lavoratori nel corso del turno di lavoro impartendo «ogni più minuta direttiva, centinaia di volte al giorno».

La Corte d’appello di Venezia (sentenza 30 marzo 2023, Pres. Rel. Alessio) prende atto di questo schema, realizzato nell’ambito di un appalto di servizi di logistica nel magazzino della società committente, dove i lavoratori della cooperativa curavano le attività di addetti al ricevimento/smistamento merci e alle pulizie, e osserva che la genuinità dell’appalto è esclusa dalla circostanza che le prestazioni erano dirette e organizzate dal software aziendale di proprietà della stessa committente.

Si può ben dire che l’appalto “labour intensive” gestito tramite sistema informatico sia un chiaro esempio di rapporto in cui l’evoluzione tecnologica ha reso sostanzialmente obsoleta la dinamica gerarchica del superiore che istruisce e controlla il subordinato.

Sono sempre più frequenti le pronunce su questi temi e una recentissima giurisprudenza di merito (si veda il Sole 24 Ore dello scorso 8 giugno) aveva riconosciuto la legittimità di un appalto in cui l’organizzazione delle prestazioni avveniva con una chat sul social WhatsApp, che l’appaltatore usava per impartire ordini e direttive, assegnare i turni e concedere i permessi.

Il dato che emerge da queste pronunce è che con le nuove tecnologie si può passare da un potere di direzione e controllo tradizionale a una prestazione interamente “telecomandata” dai software, che consente di impartire le direttive, controllare e organizzare la prestazione.

È un dato acquisito che rispetto agli strumenti di lavoro indispensabili per rendere la prestazione, in caso da essi derivi anche una forma di controllo sull’attività, in linea di massima non è richiesto di attivare la procedura preventiva sindacale di cui all’articolo 4 della legge 300/1970. È ragionevole ritenere che in tale contesto ricada anche l’utilizzo del software che dirige e controlla la prestazione dei lavoratori, ma in via prudenziale il suggerimento è di definire il ricorso ai sistemi informatici, laddove possibile, nel quadro di un accordo aziendale.

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