Penale

Interposizione fittizia e false fatture possono coesistere

La simulazione di contratti di manodopera è rilevante ai fini Iva

di Antonio Iorio

La fattura che indica lo svolgimento di una prestazione di servizi nell’ambito di un appalto, ma che maschera una somministrazione di manodopera, può costituire un documento per operazioni inesistenti e quindi integrare anche i delitti tributari relativi alle false fatture. A confermare questa interpretazione è la Cassazione nell’ordinanza 8809 depositata ieri.

La pronuncia trae origine dal sequestro per equivalente disposto nei confronti dei rappresentanti di una società di servizi riguardo ai quali era ipotizzata una illecita attività di somministrazione di manodopera in favore di varie imprese dissimulata attraverso la stipula di fittizi contratti di appalto di servizi. Così veniva ipotizzata un’associazione per delinquere dedita all’emissione e all’utilizzazione di fatture ritenute giuridicamente inesistenti oltre che l’illecita interposizione di manodopera.

A sostegno di tale tesi era evidenziata: a) l’indicazione da parte degli stessi committenti del personale da assumere da parte della società spesso già in servizio presso l’impresa committente; b) l’inserimento stabile del personale nel ciclo produttivo del committente; c) la proprietà in capo alla committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento dell’attività o noleggiate dallo stesso committente; d) l’organizzazione del personale da parte del committente, e) la mancanza dell’assunzione del rischio di impresa da parte della società.

A seguito della parziale conferma della misura cautelare da parte del Tribunale, la difesa ricorreva per Cassazione, lamentando, in estrema sintesi, per il reato di dichiarazione fraudolenta, che l’operazione non potesse ritenersi inesistente. La Suprema corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno innanzitutto precisato di intervenire in ordine a una misura cautelare e non in merito alla responsabilità degli indagati circa i reati contestati.

Secondo la Cassazione, la simulazione dei contratti emergeva dalla circostanza che la società si fosse limitata alla mera gestione amministrativa della posizione relativa ai lavoratori impiegati presso le imprese committenti senza svolgere una reale organizzazione della prestazione lavorativa, in realtà direttamente svolta dalle committenti stesse.Le fatture, pertanto, dovevano considerarsi inesistenti stante la diversità tra il soggetto che aveva realmente effettuato la prestazione e quello indicato nel documento. Secondo costante orientamento giurisprudenziale tale illecito, rilevando ai fini Iva, integra i delitti sia di dichiarazione fraudolenta sia di emissione di false fatture.In tale contesto è stato ritenuto configurabile il concorso tra la somministrazione illecita di manodopera e la dichiarazione fraudolenta con fatture fittizie rilasciate dalla società che ha effettuato l’interposizione.

Ancorchè la questione non venga trattata nella ordinanza, si ricorda, per completezza, che la contravvenzione di somministrazione abusiva di manodopera, cioè la condotta di chi esercita tale attività di somministrazione in assenza di autorizzazione, è stata depenalizzata con la previsione in luogo dell’originaria ammenda di una sanzione amministrativa.

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