Rassegne di Giurisprudenza

Interposizione fittizia di manodopera e mancato ripristino del rapporto di lavoro

a cura della Redazione di PlusPlus 24 Diritto

Somministrazione irregolare - Interposizione fittizia di manodopera - Ordine giudiziale - Mancata ripresa del rapporto - Risarcimento - Retribuzioni - Decorrenza dalla messa in mora - Sussistenza.
In caso di accertamento di interposizione fittizia di manodopera, laddove il giudice ordini vanamente il ripristino del rapporto di lavoro con il soggetto interponente, quest'ultimo è tenuto a pagare le retribuzioni a partire dalla messa in mora, che corrisponde al momento in cui il lavoratore offre la propria prestazione.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 giugno 2021 n. 17422

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) nullità dell'interposizione di manodopera - Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Ripristino del rapporto - Rifiuto del datore di lavoro conseguenze - Obbligo retributivo - Decorrenza - Fondamento.
La declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,36 e 41 Cost.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 7 febbraio 2018 n. 2990

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) violazione - Omesso ripristino del rapporto di lavoro con l'interponente - Conseguenze di natura risarcitoria - "Aliunde perceptum" - Detraibilità.
In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina unicamente conseguenze di natura risarcitoria con detraibilità dell'"aliunde perceptum".
Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 dicembre 2016 n. 25933