La sentenza n. 27080 è di interesse perché, con decisione di ampio respiro, affronta la recente disciplina introdotta in tema di interrogatorio preventivo per garantire all'indagato di rendere le proprie difese prima della formale, eventuale adozione della misura cautelare.

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 24 luglio 2025 n. 27080 - Presidente e Relatore Ricciarelli; Pm - difforme - Monferini

LE MASSIME

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Eccezioni - Sindacabilità in sede di impugnazione. (Cpp, articolo 291, comma 1-quater)

Il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall'articolo 291, comma 1 quater, del Cpp, come introdotto dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, devono sussistere oggettivamente, così che la relativa mancanza, rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione, provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva emessa sulla base di tali esigenze cautelari erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico.

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Omissione - Eventuale illegittimità - Conseguenze - Nullità a regime intermedio dell'ordinanza - Deducibilità. (Cpp, articoli 178 e 291, comma 1-quater)

In tema di misure cautelari, il mancato previo interrogatorio preventivo previsto dall'articolo 291, comma 1 quater, del Cpp, come introdotto dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, integra una ipotesi di nullità a regime intermedio, che può essere eccepita in sede di riesame, senza che rilevi a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo, la eventuale mancata deduzione della nullità nel corso dell'interrogatorio di garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l'indagato abbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso del diritto al silenzio.

Misure cautelari - Misure cautelari personali- Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Pluralità di reati - Esclusione per uno di essi del previo interrogatorio - Deroga- Ragioni- Disciplina applicabile nell'ipotesi di misura riguardante più persone - Differenze. (Cpp, articolo 291, comma 1 quater)

In tema di misure cautelari personali, la regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo di cui all'articolo 291, comma 1-quater, del Cpp non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una richiesta che riguardi più reati per taluno dei quali sia prevista una deroga. Tale eccezione, peraltro, ricorre solo nel caso in cui la contestazione riguardi lo stesso soggetto e non invece soggetti diversi, in quanto, in questo ultimo caso, deve darsi prevalente rilievo al fatto che la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato, il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati, che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze che impongono un intervento a sorpresa (in tale evenienza, in parte motiva, la Corte ha prospettato la possibilità di utilizzare prassi virtuose volte ad evitare che il previo interrogatorio di un indagato possa compromettere le esigenze di immediata tutela che possano essere ravvisate nei confronti di altro indagato, facendo coincidere l'esecuzione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare con l'avviso finalizzato al previo interrogatorio di coloro nei cui confronti non operano le ragioni di eccezione alla regola).

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Inquinamento probatorio - Condizioni. (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera a))

In tema di esigenze cautelari, il pericolo di inquinamento probatorio implica la sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento. Al riguardo, il pericolo di inquinamento deve riguardare i fatti alla base della cautela e può concernere sia le prove a carico sia quelle a discarico.

La sentenza n. 27080 è di interesse perché, con decisione di ampio respiro, affronta la recente disciplina introdotta in tema di interrogatorio preventivo per garantire all'indagato di rendere le proprie difese prima della formale, eventuale adozione della misura cautelare.

La normativa sull'interrogatorio preventivo: la regola e le eccezioni

Si tratta della legge 9 agosto 2024 n. 114, che, ribadendo una soluzione normativa in precedenza conosciuta solo in taluni casi di applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (articolo 289, comma...

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