Rassegne di Giurisprudenza

Interruzione di pubblico servizio anche per condotte che incidono in modo temporaneo o parziale sul suo svolgimento

Danno al regolare svolgimento dell'attività scolastica mediante l'introduzione nella scuola di un genitore

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro la pubblica amministrazione - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico – Temporanea interruzione di servizio scolastico – Reato - Configurabilità.
Integra il reato di interruzione di servizio pubblico anche la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso, posto che l'art. 340 cod. pen. tutela sia l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, sia il suo ordinato e regolare svolgimento. (Fattispecie relativa alla sussistenza di un danno al regolare svolgimento dell'attività scolastica mediante l' introduzione nella scuola di un genitore, in orario non previsto, per prelevare il proprio figlio senza alcuna comunicazione, con conseguente aggressione verbale nei confronti della collaboratrice, generando la successiva agitazione, tra il personale scolastico e gli alunni, tale da indurre alla sospensione delle attività didattiche per affacciarsi alle finestre per capire cosa stesse succedendo e intervenire opportunamente)
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 ottobre 2020 n. 28213

Reati contro la pubblica amministrazione - Interruzione di un pubblico servizio - Elemento materiale - Entità dell'interruzione o del turbamento del servizio - Condizioni.
La fattispecie dell'interruzione di pubblico servizio prevista dall'articolo 340 del codice penale non riguarda soltanto il caso di un impedimento che pregiudichi il servizio nella sua interezza o globalità, ma si estende alle condotte meno gravi che incidano sul regolare svolgimento del servizio mediante un'alterazione, anche temporanea, della sua funzionalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la sussistenza del reato in un caso in cui l'imputato, sdraiandosi in terra, aveva impedito la partenza in orario di un autobus di linea, sul presupposto che la condotta non avesse negativamente inciso sul complessivo svolgimento del servizio di pubblico trasporto).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 gennaio 2019| n. 1334

Reati contro la pubblica amministrazione - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico - Elemento oggettivo - Turbamento del regolare funzionamento del servizio - Configurabilità - Fattispecie.
Integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. anche l'interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il reato nei confronti di un soggetto che, esponendo cartelloni di protesta contenenti espressioni negative sulla professionalità e la correttezza di un giudice di pace in occasione di dodici udienze da questo tenute e facendo ingresso nell'aula durante la celebrazione dei processi, aveva determinato più volte il magistrato a sospendere l'attività e a richiedere l'intervento della forza pubblica).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 novembre 2013 n. 46461

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico - Elemento oggettivo - Fattispecie: interruzione del servizio di guardia medica.
Integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 340 cod. pen., dell'imputato, il quale aveva aggredito una guardia medica, provocandogli lesioni, con conseguente necessità della sostituzione da parte di altro collega nello svolgimento del servizio; in motivazione la S.C. ha affermato che la sostituzione, pur attivata tempestivamente, non esclude la sussistenza del reato in questione, in quanto è già consumata l'offesa all'interesse protetto).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 3 aprile 2014 n. 15388