Penale

Introdotti i reati contro il patrimonio culturale nel Dlgs 231/2001: prime riflessioni sulle nuove fattispecie e sulle realtà imprenditoriali coinvolte

Le nuove fattispecie sembrano avere principalmente lo scopo di inasprire le conseguenze sanzionatorie per la realizzazione dei reati comuni contro il patrimonio, nei casi in cui le condotte insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico

di Fabrizio Ventimiglia e Marco Marengo *

Da ultimo, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il progetto di legge A.C. 893-B, che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale.

In particolare, la riforma interviene sul codice penale con l'introduzione del Titolo VIII-bis «Dei delitti contro il Patrimonio culturale», al fine di disciplinare in maniera organica le fattispecie penali poste a tutela del patrimonio culturale, riconducendovi sia nuove ipotesi di reato che alcuni illeciti già previsti dal Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004).

Le nuove fattispecie sembrano avere principalmente lo scopo di inasprire le conseguenze sanzionatorie per la realizzazione dei reati comuni contro il patrimonio, nei casi in cui le condotte insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico. La scelta di configurarle come autonome e distinte fattispecie penali, anziché come aggravanti speciali, pare infatti poter essere giustificata con l'intenzione di sottrarre l'incremento sanzionatorio al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuati.

Anche con riferimento alla responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001, l'impianto sanzionatorio appare di sicuro rilievo. Come sempre più spesso accade, infatti, il legislatore ha prestato attenzione anche alla possibile dimensione imprenditoriale del fenomeno, con l'inserimento nel D.lgs. 231/2001 del nuovo art. 25-septiesdecies, "Delitti contro il patrimonio culturale".

Viene così esteso il catalogo dei reati presupposto, che ricomprende ora anche le seguenti fattispecie:

- art. 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), alla commissione del quale si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

- artt. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali), 518-decies (Importazione illecita di beni culturali) e 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

- artt. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte), alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;

- artt. 518-bis (Furto di beni culturali), 518-quater (Ricettazione di beni culturali) e 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

È sempre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive richiamate dall'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a 2 anni.

Viene, inoltre, introdotto l'art. 25-duodevicies, D.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità da reato degli enti anche ai nuovi delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.). La norma, in relazione alla commissione di tali delitti, prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote.

Il secondo comma del nuovo art. 25-duodevicies prevede, inoltre, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, comma 3, D.lgs. cit., nel caso in cui l'ente (o una sua unità organizzativa) sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali.

Le Società che adottano un Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 sono quindi nuovamente chiamate ad aggiornare la propria valutazione dei rischi all'estensione del catalogo dei reati presupposto. Le realtà impegnate in specifici settori, come l'organizzazione di aste o gallerie d'arte, ovvero la gestione e la manutenzione di complessi museali e/o architettonici e di beni di interesse culturale e paesaggistici in genere dovranno, quindi, intervenire con urgenza sui propri sistemi di prevenzione e gestione dei rischi.

Anche le realtà che non si trovino ad operare nei settori più direttamente interessati dalla riforma, dovranno, peraltro, porre attenzione a specifici segmenti della propria attività, potenzialmente interessati dal rischio di incorrere nei nuovi delitti contro il patrimonio culturale. Ogni Società, in astratto, potrebbe, infatti, scegliere di investire capitali in singole opere o collezioni d'arte e/o nell'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili di prestigio (si pensi ad esempio alle imprese del settore bancario).

Non è da sottovalutare, inoltre, il rischio esistente per le realtà che si trovino a svolgere la propria impresa in contesti ambientali di pregio, ad esempio in occasione della progettazione e della messa in atto di lavori di ristrutturazione o ampliamento dei propri impianti.

Si pensi alle numerose aree sottoposte nel nostro Paese alla tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e riconosciute Patrimonio Mondiale dell'UNESCO sulle quali insistono, storicamente, diverse attività economiche, come ad es. il paesaggio vitivinicolo del Piemonte, Langhe-Roero, ovvero le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

In definitiva, non saranno poche le realtà che dovranno attenzionare i nuovi reati presupposto e soppesarne l'impatto sulla gestione dei rischi, anche in considerazione delle rilevanti sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal legislatore.

Solo ad una prima e più superficiale analisi, pertanto, la riforma può essere considerata come un intervento di settore, prestandosi invece a coinvolgere una vasta porzione delle realtà imprenditoriali italiane e a mutare, in molti casi, la stessa configurazione dei Modelli organizzativi eventualmente già adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001.

*a cura dell'avv Fabrizio Ventimiglia e dell'Avv. Marco Marengo (dello Studio Legale Ventimiglia)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Fabrizio Ventimiglia, Marco Marengo*

Norme & Tributi Plus Diritto

Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore

a cura di Lex24

Riviste