Inumana detenzione, prescrizione decennale dell'azione risarcitoria
Responsabilità delle Pa– Detenzione inumana – Risarcimento danni – Natura – Indennitaria e non risarcitoria – Prescrizione decennale – Configurabilità – Decadenza dell'azione ex art. 2 de DL n. 92 del 2014 - Sussiste.
La domanda di risarcimento danni per inumana detenzione ha natura indennitaria e non risarcitoria pertanto il termine di prescrizione per la domanda non può essere quello quinquennale ex articolo 2947 cod. civ. Il Dl 92 del 2014 ha creato un rimedio nuovo per tale fattispecie, di natura prettamente indennitaria, applicabile anche retroattivamente a situazione pregresse, e che per questo è soggetto a prescrizione decennale. Tuttavia non è immune da decadenza di cui all'art. 2 dello Dl citato qualora l'azione non sia stata esercitata entro i 6 mesi dalla sua entrata in vigore ovvero 28 giugno 2014.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 ottobre 2019 n. 26974
Cedu - Inumana detenzione - Pregiudizio - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35-ter l. n. 354 del 1975 - Prescrizione decennale.
Il diritto a una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Cedu, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, della legge n. 354 del 1975, come introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 92 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'amministrazione penitenziaria.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 29 agosto 2019 n. 21789
Responsabilità e risarcimento - Trattamento inumano - Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu - Pregiudizio - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35 ter, l. n. 354 del 1975 - Prescrizione decennale - Termine - Decorrenza.
Il diritto a una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU, previsto dall'art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, come introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 92 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 del d.l. n. 92 del 2014, il termine comincia a decorrere solo da tale data.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 8 maggio 2018 n. 11018
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Equa riparazione - Proponibilità dell'azione in pendenza del processo - Compatibilità tra decorrenza del termine di prescrizione e pendenza del termine di decadenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il diritto a una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione per condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, ord.pen. si prescrive in dieci anni che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione inumana. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa introdotta dal DL n. 92 del 2014, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 dello stesso decreto, hanno anch'essi diritto all'indennizzo ex art. 35-ter, terzo comma, ord. pen. il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto legge.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 2 ottobre 2012 n. 16783