Immobili

Inusucapibile il posto auto in assenza di opere che impediscano l'uso al proprietario

Non è sufficiente aver parcheggiato la propria vettura per un ventennio in quel posto

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di Fulvio Pironti

Per usucapire un posto auto, il condomino deve realizzare opere idonee ad impedire l'altrui uso (recinzioni con catene, cancelli, sbarramenti, etc.), non essendo sufficiente aver parcheggiato la propria vettura per un ventennio. È il principio reso dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 278 pubblicata il 31 gennaio 2023.

Il caso
Nonostante i titoli di proprietà, il regolamento di condominio e gli interventi normativi tesi a regolare la materia, i parcheggi sono frequentemente fonte di controversie riguardo alla acquisizione per usucapione. Nella fattispecie, taluni condòmini, proprietari esclusivi di posti auto situati sulla strada privata di un plesso immobiliare, agivano in rivendica contro un condomino in quanto aveva illegittimamente occupato una porzione dell'area destinandola a parcheggio per la propria vettura.
Deducevano che l'occupazione dello spazio, ritagliato fra due particelle mediante restrizione dei posteggi, non era supportata da alcun titolo. In una area prevista per l'allocazione di diciannove posti auto, ve ne erano venti per la presenza di uno abusivo per cui i diritti dei proprietari, in séguito alla occupazione intrusa, risultavano compressi. Chiedevano che venisse dichiarata l'insussistenza delle pretese azionate dal convenuto sull'area indebitamente occupata con condanna a rilasciarla libera da persone e cose.
Il convenuto sosteneva di aver utilizzato lo spazio dalla sua realizzazione senza contestazioni dei restanti proprietari per cui riteneva di aver usucapito la proprietà. Opponeva riconvenzionale al fine di accertare l'acquisto per usucapione.

La decisione
L'istruttoria ha chiarito che il convenuto aveva utilizzato una porzione dei posti auto di due particelle contigue. Lo spazio non è delimitato da sbarramenti, né sono presenti opere che impediscono l'uso ai proprietari. Né è presente segnaletica con divieto di sosta tale da rendere inconciliabile la possibilità di godimento altrui. Parcheggiare il veicolo su porzione dei posti auto esistenti fra due particelle, è un comportamento che, in assenza di opere, non comporta che sia stato fatto con l'animus necessario per usucapire o con manifestazione del dominio esclusivo sulla res mediante attività incompatibile con il possesso altrui.
Il decidente non ha ritenuto ravvisabile l'usucapione nel caso in cui ci si limiti all'uso di una striscia di terreno come parcheggio non essendo tale condotta espressione incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione valenza inequivoca di signoria sul bene. Infatti, l'uso di una area a parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza del proprietario.
Per provare il possesso pacifico e ininterrotto ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare di averlo utilizzato come proprio. Ad esempio, delimitandolo con sbarramenti, catene, cancelli o altre opere di recinzione idonee a impedirne l'uso al proprietario del fondo. Le prove per testi non hanno nemmeno chiarito su quale spazio il convenuto avrebbe posteggiato l'auto per un ventennio.
In definitiva, il tribunale fiorentino, da un canto, ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto accogliendo, dall'altro, la rivendica degli attori. Ciò in quanto il convenuto non ha contestato la loro proprietà essendosi limitato ad opporre un dominio utile ad usucapire tuttavia rivelatosi infondato. Gli attori hanno fornito prova dei legittimi titoli proprietari di tutte le particelle nel ventennio antecedente all'avvio del presente giudizio con le visure catastali e i rogiti. In conseguenza, ha condannato il convenuto a rilasciare immediatamente l'area indebitamente occupata liberandola da persone e cose per restituirne la disponibilità ai legittimi proprietari.

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