Investimento stradale, è omicidio colposo anche se in ospedale la vittima ha un’infezione e muore
La malattia mortale contratta durante la riabilitazione successiva al ricovero per l’incidente subito non spezza il nesso eziologico tra la condotta del responsabile e l’evento determinatosi
L’infezione nosocomiale contratta anche nella successiva fase riabilitativa dalla persona investita fa ritenere che l’investimento stradale sia stato un antecedente fattuale sufficiente e necessario alla determinazione dell’exitus infausto. Così la Cassazione penale - con la sentenza n. 3595/2026 - ha rigettato il ricorso del conducente condannato per omicidio colposo dopo che la vittima aveva - a seguito dell’investimento stradale - contratto un’infezione nosocomiale durante le cure riabilitative resesi necessarie in conseguenza delle lesioni subite dall’impatto con l’auto del responsabile.
Il rigetto del ricorso
Spiega la Cassazione che nel caso concreto le complicanze operatorie e post-operatorie sofferte dalla vittima non fossero da ritenere quali fattori autonomi e indipendenti dall’incidente nella causazione dell’esito mortale. Non erano quindi fattori autonomi rispetto all’incidente subito e idonei a interrompere la catena eziologica precedentemente attivata dalla condotta del ricorrente.
Le conclusioni reiettive del ricorso riposano sull’’applicazione fatta dalla Corte di cassazione del principio di diritto secondo cui al fine di affermare l’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta illecita e l’evento finale occorso alla vittima, in base al comma 2 dell’articolo 41 del Codice penale, deve sussistere una causa sopravvenuta o preesistente che sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento. E tale interruzione sussiste non solo nel caso che si innesti sull’evento iniziale un processo causale del tutto autonomo, ma anche quando le ulteriori conseguenze dannose siano dovute a cause pregresse (autonome nel causare l’evento) o a un fatto illecito altrui.
La responsabilità - per le ulteriori conseguenze dell’iniziale fatto illecito compiuto - non è ravvisabile neanche nei casi in cui si inneschi un processo non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
In sostanza, nel caso concreto, la Suprema Corte ha affermato che l’infezione contratta da un paziente e di origine verosimilmente nosocomiale integra delle complicanze per nulla eccezionali e anomale o di rarissima e imprevedibile verificazione. Si tratta, infatti, di eventualità che troppo frequentemente si verificano in ambito ospedaliero.
Così ragionando la Cassazione penale ha confermato la responsabilità per omicidio stradale per la morte del pedone verificatasi otto mesi dopo l’investimento e nonostante le dimissioni dal primo ricovero ospedaliero però poi seguito per necessità di cure da plurimi accessi in strutture di riabilitazione.




