Amministrativo

IRCCS, i servizi resi dai medici si computano anche in assenza di adeguamento ex d.lgs. 502/1992

Requisiti per l'accesso agli incarichi di direzione delle strutture sanitarie complesse, nota a Tribunale di Monza, ordinanza 17 aprile 2021

di Fabio Andrea Bifulco*

I. In materia di incarichi dirigenziali della PP.AA., in particolare in ambito sanitario, il tema di più frequente attenzione giurisprudenziale è stato storicamente rappresentato da quello della natura giuridica dell'incarico, se pubblico o privato, quale dirimente ai fini della competenza giurisdizionale nelle controversie relative alle procedure selettive.

E' noto, difatti, che la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (tramite il d.lgs. 29/1993, poi sostituito dal d.lgs. 165/2001), nell'assoggettare detto rapporto alle disposizioni del codice civile, ha altresì comportato un mutamento della giurisdizione nelle relative controversie.

In particolare, mentre il pubblico impiego era stato da sempre stabilmente devoluto alla giurisdizione del Giudice Amministrativo in sede di c.d. giurisdizione esclusiva (estesa quindi anche ai diritti soggettivi), la privatizzazione ha decretato il trasferimento al Giudice del Lavoro di tutte le relative controversie, laddove relative al contenuto sostanziale del rapporto.

E' rimasto invece immutato il precedente l'assetto per quanto riguarda le controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione, attinenti quindi alla genesi del rapporto, che sono ancora oggi devolute al Giudice Amministrativo (cfr. art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001).

II. Per quanto riguarda le procedure relative agli incarichi apicali in ambito sanitario ex d.lgs. 502/1992, il punto di approdo - finale ed ormai consolidato – è costituito dalla considerazione per cui la selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, ma soltanto una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. 17 febbraio 2017, n. 4227, e 9 maggio 2016, n. 9281; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 18 aprile 2019, n. 2531).

Sono invece assai meno indagate (verosimilmente, proprio i virtù dei più ristretti margini di sindacato giurisdizionale che derivano dal predetto inquadramento) gli aspetti che riguardo i requisiti idoneativi per accedere alle procedure selettive, a cominciare da quello relativo alla valenza del dato esperienziale che i candidati abbiano maturato in ambito privato.

Difatti, quantomeno in ambito lombardo, per consolidata prassi gli enti sanitari hanno ritenuto che l'esperienza maturata presso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (cd IRCSS), se di natura privata, non abbia valenza ove detti istituti non abbia adeguato il proprio ordinamento interno al d.lgs. 502/1992, a ciò ostandovi quanto previsto dall'art. 15 undecies, del medesimo d.lgs. 502/1992.

III. In argomento, le disposizioni di legge presentano in effetti una apparente antinomia.

Da un lato, l'art. 10, comma 1, d.p.r. 484/1997, dispone che l'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, nonché – per quanto maggiormente rileva – negli IRCCS. Laddove, in forza del secondo comma del medesimo art. 10, ai fini dell'esperienza per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale, l'anzianità di servizio può essere stata maturata indifferentemente sia presso enti e strutture pubbliche che presso enti privati.

Dall'alto lato:
-ex art. 25, d.p.r. 761/ 1979, i servizi ed i titoli acquisiti – tra l'altro - negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono sì equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali;
-ma, secondo il comma 2 dell'art. 15 undecies, d.lgs. 502/1992, le disposizioni del precitato art. 25 si applicano a seguito dell'adeguamento degli ordinamento degli IRCCS.

Inoltre, intervenendo come disposizione di interpretazione autentica dell'art. 15 undecies, l'art. 18, comma 2 bis, del d.l. 148/2017 (convertito con modificazione dalla l. 172/2017), ha ulteriormente stabilito che la equiparazione dei servizi prestati e dei titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, presuppone sia l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti, che l'avvenuta assunzione a seguito di procedura concorsuale.

IV. Con ordinanza 15 aprile 2021, resa nell'ambito di procedimento di urgenza ex art. 700 bis c.p.c., il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro , ha sconfessato l'impostazione della azienda sanitaria resistente, contraria alla equiparazione del servizio ove l'IRCSS privato non abbia adeguamento il proprio ordinamento al d.lgs. 502/1992.

In particolare il Giudice del Lavoro ha ritenuto che, laddove l'ente privato sia soggetto accreditato con il servizio nazionale, sovvenga quanto previsto dall'art. 26 del d.p.r. 761/1979.

Per tale ultima norma, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è difatti equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata.

In forza di tale convincimento il Giudice, seppure con decisione allo stato meramente interinale e d'urgenza, ha:

- ha accertato che il ricorrente, in forza di 26 anni e 10 mesi di servizio svolti presso un IRCS privato, è in possesso del requisito di esperienza quantomeno quinquennale (applicando la quota del 25% si perviene a 6,7 anni) richiesto dal bando;

- ed ha disapplicato il provvedimento con cui l'azienda sanitaria aveva originariamente decretato l'esclusione del ricorrente.


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*A cura di Fabio Andrea Bifulco, Studio Legale Bifulco

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