Amministrativo

Irregolarità contributiva, ricezione dell'avviso bonario e istanza di rateizzazione provano la "consapevolezza" del debito

Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 10 maggio 2021, n. 3613

di Sebastiano Santarelli*

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la revoca dell'aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica disposta dalla stazione appaltante sulla base dell'attestazione, rilasciata dell'Agenzia delle Entrate, di carichi pendenti, definitivamente accertati, a carico dell'operatore economico risultato aggiudicatario.

Detti carichi pendenti riguardavano, in particolare, l'omesso pagamento di due cartelle rimaste non impugnate ed erano configurabili quali violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse di cui all'articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il Collegio giudicante ha, in primo luogo, precisato che la verifica in ordine alla posizione delle imprese partecipanti alle procedure di gara è demandata agli istituti competenti (Enti di previdenza per i profili contributivi, Agenzia delle Entrate per i profili di natura fiscale), le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.

Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto prive di rilievo le doglianze dell'appellante relative alla presunta irritualità della notificazione delle cartelle di pagamento e, di conseguenza, alla lamentata non definitività delle stesse, considerando, già solo per questo, legittimo il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione.

In ogni caso, il Collegio ha precisato che la preventiva trasmissione dell'avviso bonario (anch'esso non impugnato) recante la descrizione della pretesa tributaria già determina la piena conoscenza del relativo contenuto in capo al contribuente, come comprovato, nella fattispecie in esame, anche dal fatto che il destinatario dell'avviso bonario aveva successivamente proposto istanza di rateizzazione, con ciò dimostrando in modo inequivocabile di essere a conoscenza del debito esistente nei confronti dell'Amministrazione.

Sul punto, la sentenza ha specificato che nell'ordinamento è configurabile un'accezione di "definitività" differenziata ai fini della tutela giurisdizionale tributaria - che consente di differire la contestazione al momento dell'emanazione della cartella di pagamento, ponendo con essa in discussione anche la debenza dei tributi ivi indicati - ed ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, nell'ambito della quale invece rileva, trattandosi di valutare l'affidabilità e la correttezza del concorrente, la conoscenza da parte di quest'ultimo della propria posizione di non regolarità fiscale.

Il Collegio ha, infine, ribadito che la presenza di una richiesta di rateizzazione non onorata dal contribuente è sufficiente a dimostrare che l'operatore economico "non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati" e configura, pertanto, la violazione dell'articolo 80, comma 4 (anche nella prospettiva del quarto periodo), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

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*A cura dell'Avv. Sebastiano Santarelli, Lipani Catricalà & Partners

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