Civile

Irricevibile il ricorso presentato solo sui vizi di notifica della cartella

Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 35315 depositata il 17 novembre

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di Dario Deotto, Luigi Lovecchio

La lite proposta avverso una cartella di pagamento che si assume non notificata, e dunque conosciuta solo attraverso la successiva iscrizione ipotecaria, non rientra nella definizione delle liti pendenti dell’articolo 6 del decreto legge 119/18, poiché riguarda solo i vizi propri dell’atto e non anche il merito della pretesa.

Questa è l’innovativa (e stravolgente) conclusione della Corte di cassazione, contenuta nella sentenza n. 35136, depositata ieri.

La vicenda nasce dal caso di un contribuente raggiunto dall’iscrizione ipotecaria dell’agente della Riscossione riveniente dal mancato versamento di numerose cartelle di pagamento.

Avverso tale iscrizione, la parte proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica delle cartelle.

Nelle more del giudizio, il contribuente avanzava istanza di definizione della controversia pendente, ai sensi dell’articolo 6, Dl 119/18.

L’Ufficio rigettava l’istanza, sulla scorta della motivazione che la cartella non avrebbe natura di atto impositivo.

Al riguardo, si ricorda che le Sezioni unite della Cassazione hanno di recente affrontato e risolto la questione della qualificazione delle cartelle di pagamento, affermando il principio secondo cui quando la cartella costituisce il primo atto ricevuto allora è atto impositivo, e dunque è definibile (Sezioni unite 18298/2021).

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di cassazione ha confermato il diniego dell’Ufficio, rilevando che il ricorso originario del contribuente si basava solo sui vizi di notifica della cartella, non anche sul merito della pretesa.

Sarebbero al contrario definibili solo le liti che, in concreto, abbiano a oggetto anche l’imposta.

È tuttavia evidente che così opinando si fissa un principio, oltre che in nessun modo evincibile dalla normativa di riferimento, non desumibile neppure dalla stessa pronuncia delle Sezioni unite, che invece si fondava sul concetto di “impugnabilità” – potenziale, dunque, non concreta – della cartella, sia per vizi propri che nel merito.

Ci sarebbe da chiedersi se uguale trattamento debba essere riservato, tra gli altri, all'impugnazione del fermo dei veicoli non preceduto dalla notifica dell’accertamento esecutivo.

Si tratta in sostanza di un arresto che andrebbe corretto quanto prima.

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