Istanza revoca misure cautelari, non va notificata alla persona offesa se non è "notiziabile"
L'obbligo per l'imputato di notificare alla persona offesa l'istanza di revoca o di sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, non sussiste in caso di difetto di una nomina di difensore da parte della persona offesa ovvero in difetto di dichiarazione o elezione di domicilio della stessa persona offesa.
In sostanza, secondo la Cassazione (sentenza 5552/2020), nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto per omessa notifica alla parte presuppone che quest'ultima sia «notiziabile», ovvero abbia nominato un difensore oppure dichiarato o eletto domicilio, e che tali dati siano rilevabili dagli atti accessibili all'istante.
Questa conclusione, secondo la Corte, non solo risulta palese dalla formulazione letterale della norma ma si spiega anche per ragioni di ordine logico e sistematico, ove si consideri che l'onere dell'avviso condiziona la procedibilità delle istanze de libertate e quindi - in concreto - l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato o dell'imputato e l'interesse di costoro a non vedere ingiustificatamente negato o sospeso l'esame delle loro richieste in una materia così delicata quale quella della libertà personale. Appare allora evidente - secondo il ragionamento del giudice di legittimità - che tale situazione comporta necessariamente il contemperamento di due diversi ordini di beni tutelati e costituzionalmente rilevanti: da un lato i diritti di libertà e di difesa delle persone indagate o imputate e dall'altro i diritti di tutela della vita privata, dell'incolumità personale e dell'esercizio delle proprie facoltà delle persone offese dal reato. Tale contemperamento risulta raggiunto ove la vittima del reato abbia provveduto agli adempimenti previsti dal citato articolo 299, comma 3, del Cpp; in tali ipotesi, infatti, la parte offesa mostra quell'interesse a conoscere le vicende processuali di colui che ha esercitato e può continuare a esercitare violenza nei suoi confronti e al contempo mette l'indagato o l'imputato nelle condizioni di effettuare celermente le notifiche necessarie a consentire la definizione del procedimento incidentale de libertate che lo riguarda.
La Corte, nell'aderire a un orientamento già presente nella giurisprudenza di legittimità (per tutte, sezione II, 3 maggio 2017, A.), prende consapevolmente le distanze dall'opposto orientamento secondo il quale, invece, l'istanza avrebbe dovuto essere comunque notificata alla persona offesa, anche in assenza di nomina di difensore ovvero di assenza di dichiarazione/elezione di domicilio (cfr. sezione VI, 14 novembre 2017, A.). Sulla tematica, cfr. anche sezione II, 15 aprile 2016, A., laddove si è affermato che, nel caso di procedimento penale in fase di indagine, in cui l'istante non abbia potuto notiziare la persona offesa dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare per non essere stati ancora depositati gli atti dai quali potere desumere i dati della persona offesa (nomina del difensore o dichiarazione o elezione di domicilio), non potrà che essere lo stesso giudicante, adito in sede di istanza, nell'ipotesi di omessa notifica della stessa a parte offesa notiziabile, a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o meno, ossia se il dato di ricerca potesse essere ricavato dagli atti accessibili alla parte o meno, e solo nel primo caso il giudicante dovrà dichiarare l'inammissibilità dell'istanza; mentre, nell'ipotesi in cui questa verifica comprovi l'esistenza di un'omissione del tutto incolpevole (o, comunque, scusabile), per essere la persona offesa non identificabile, l'istanza dovrà essere valutata nel merito per l'impossibilità di adempiere all'obbligo informativo.
Cassazione – Sezione I penale – Sentenza 12 febbraio 2020 n. 5552