Civile

Iva evasa: irrilevante il calcolo di fatture passive non registrate

Dalla Cassazione una pronuncia che penalizza il fornitore che versa l’imposta

di Antonio Iorio

Per il reato di omessa dichiarazione, la quantificazione dell’Iva evasa non deve considerare le fatture passive non contabilizzate che hanno invece rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 10382 depositata il 18 marzo.

L’amministratore di una Srl era condannato in primo grado per omessa presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell’Iva, stante il superamento della soglia di punibilità per entrambi i tributi.In appello la decisione era riformata: i giudici ai fini delle imposte sui redditi consideravano deducibili alcune fatture passive grazie alle quali non era integrato il reato. Diversamente, ai fini Iva, le stesse fatture non venivano considerate detraibili in quanto non contabilizzate.

Nel ricorso per Cassazione l’imputato lamentava l’errore del giudice territoriale nell’esclusione della detrazione dell’Iva relativa alle fatture non contabilizzate. La Cassazione ha respinto il ricorso confermando il differente trattamento per il calcolo dell’imposta evasa penalmente rilevante tra le imposte sui redditi e l’Iva rispetto a fatture non contabilizzate. Si evidenzia che secondo la Corte di Giustizia (C322/15) e la direttiva 2006/112/CE l’omessa dichiarazione Iva e l’omessa registrazione delle fatture possono compromettere il buon funzionamento del sistema e gli Stati membri possono equiparare tali condotte all’evasione negando il beneficio della detrazione. La Corte Costituzionale (sentenza 95/2019), seppur con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta con false fatture, ha ribadito che le norme del Dlgs 74/2000 dimostrano un particolare rigore nella tutela penale del sistema tributarioper il ruolo che riveste la fattura nel sistema Iva.Nella specie, secondo la Cassazione, la società aveva omesso la tenuta della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni, condotte che escludevano la detraibilità Iva delle fatture in contestazione.

Dalla sentenza non emerge se per tali fatture l’Iva sia stata comunque corrisposta al fornitore. In caso positivo la decisione appare particolarmente severa. In base alla definizione di imposta evasa penalmente rilevante occorre far riferimento, per l’omessa dichiarazione, all’intera imposta dovuta ,al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o in pagamento di detta imposta. Quindi, se l’Iva sugli acquisti è stata versata al fornitore che, a sua volta, l’ha corrisposta all’erario, appare eccessivo non considerarla ai fini della determinazione dell’imposta evasa. La sanzione penale dovrebbe colpire l’effettiva evasione (e non quella presunta).

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