Penale

L'abitualità dell'esercizio abusivo della professione esclude la tenuità del fatto

Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 9514/21

di Giampaolo Piagnerelli

Il reato di esercizio abusivo di professione (ex articolo 348-bis cp) ,quindi con il carattere dell'abitualità, non legittima la richiesta della particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis del cp). Lo precisa la Cassazione con la sentenza n.7514/21.

I fatti. L'indagato con un unico motivo di ricorso ha proposto appello per avere la Corte di appello confermato il giudizio di penale responsabilità in relazione al reato di abusivo esercizio di una professione, non applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. In particolare la decisione della Corte si fondava sull'assunto per cui le caratteristiche ontologiche del delitto ex articolo 348-bis cp, il quale presuppone una condotta connotata da ripetitività e continuità o comunque dalla pluralità di atti tipici, fossero di per sé ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non applicabile ai reati abituali. A tal proposito si deve richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui il reato di abusivo esercizio di una professione può assumere carattere istantaneo oppure commesso con una condotta reiterata, tale da qualificare la fattispecie in termini di abitualità. A fronte di ciò si rileva come l'unicità dell'atto, pur non impedendo il perfezionamento del reato, possa nondimeno incidere sull'applicazione dell'articolo 131-bis cp. Tale norma presuppone che sia ravvisabile "la particolare tenuità dell'offesa e che non ricorra un comportamento abituale quale quello connotato da condotte plurime, abituali e reiterate con la conseguenza che la causa di non punibilità è esclusa non genericamente in presenza di un reato eventualmente abituale, ma in ragione dell'abitualità della condotta". Nel caso di specie la Corte d'appello ha ravvisato l'abitualità in quanto l'imputato nella veste di titolare dell'agenzia di auto si avvaleva abitualmente di un istruttore senza abilitazione. Respinto, quindi, l'appello del titolare dell'attività e confermata la sentenza di secondo grado.

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