Civile

L'accertamento induttivo non basta se non sono state eseguite anche le indagini bancarie

Il Fisco non ha effettuato indagini bancarie mirate ad accertare circostanze diverse e contrarie rispetto a quanto dichiarato dal contribuente

di Giampaolo Piagnerelli

L'accertamento basato sugli studi di settore deve essere accompagnato da ulteriori elementi probatori che ne dimostrino l'affidabilità come ad esempio le indagini bancarie. Nella circostanza - sottolinea la Cassazione (ordinanza n. 30037/21) - le Entrate con due avvisi di accertamento induttivo (ex articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 633/72), hanno operato una ripresa fiscale di importi Iva e Irap nei confronti di un contribuente, accertando induttivamente maggiori operazioni imponibili e un più cospicuo valore della produzione, sul presupposto di riscontrate incongruenze nelle dichiarazioni. Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento eccependo il mero scostamento dagli studi di settore.

Le sentenze di merito. La Ctp di Cosenza ha rigettato i ricorsi. Di diverso avviso, invece, la Ctr Calabria che ha segnato il punto a favore del contribuente, per non avere il Fisco effettuato indagini bancarie mirate ad accertare circostanze diverse e contrarie rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Secondo la Ctr, le Entrate avevano effettuato un'acritica trasposizione di un calcolo matematico non suffragato da ulteriore ricerca probatoria. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando come avesse sbagliato la Ctr a ritenere la metodologia accertativa utilizzata non corretta in quanto scevra dallo svolgimento di "indagini bancarie e quant'altro necessario per provare la presunta e maggiore capacità contributiva del cittadino". Nella specie però l'assunto relativo all'antieconomicità della condotta del contribuente su cui l'Agenzia impernia la propria doglianza rimane imperscrutabile e non verificabile dalla Corte.

Conclusioni. La Cassazione puntualizza che nel ricorso di legittimità è essenziale il requisito prescritto dall'articolo 366 n. 3 del Cpc, dell'esposizione sommaria di fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la richiamata esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.

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